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Ordinanza 248/1982 ECLI:IT:COST:1982:248 Generato dall'IA

Ordinanza 248/1982 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 248/1982
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) promossi con le

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 248/1982 · Corte costituzionale: riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) promossi con le

Parole chiave

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detenzione di stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti infrazione grave alla lstup dipendenza da sostanze tossicodipendenza pericolo di traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
spaccio in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 71,

commi primo e quarto, della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina

degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e

riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) promossi con le

ordinanze emesse il 30 marzo e l'8 aprile 1982 dal Tribunale di Sassari

nei procedimenti penali a carico di Mocci Oliviero e di Tadei Marco ed

altri, iscritte ai nn. 341 e 429 del registro ordinanze 1982 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 20

ottobre 1982;

udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice

relatore Leopoldo Elia

Ritenuto che i Tribunali di Cagliari e di Sassari hanno sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, primo e quarto

comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nella parte in cui punisce

o comunque prevede le stesse pene per il detentore attuale di un

quantitativo non modico di sostanze stupefacenti a fine di uso

personale e per il detentore dello stesso quantitativo ad uso di

spaccio in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che identica questione è stata dichiarata non fondata

con sentenza n. 170 del 1982.

Visti gli artt. 26, secondo comma legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 71, primo e quarto comma, della legge 22

dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze

psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di

tossicodipendenza), sollevata dai Tribunali di Cagliari e di Sassari

con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO

GIOVANNI VITALE - Cancelliere