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Ordinanza 246/1982 ECLI:IT:COST:1982:246 Generato dall'IA

Ordinanza 246/1982 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 246/1982
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Stato Giovanni Albisinni per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Regesto Legislator

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Ordinanza 246/1982 · Corte costituzionale: Stato Giovanni Albisinni per il Presidente del Consiglio dei ministri.

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legge 1

febbraio 1977, n. 13 (Proroga delle concessioni di grandi derivazioni

di acque per uso di forza motrice) promosso con ricorso della regione

autonoma Valle d'Aosta, notificato il 2 marzo 1977, depositato in

cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi

1977.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato;

udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1982 il Giudice relatore

Antonino De Stefano;

uditi l'avv. Gustavo Romanelli per la ricorrente e l'avvocato dello

Stato Giovanni Albisinni per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che successivamente all'udienza di discussione sono

entrate in vigore la legge 29 maggio 1982, n. 308 (Norme sul

contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti

rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali idroelettriche

alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi), e la legge 7

agosto 1982, n. 529 (Regolamentazione dei rapporti tra l'ENEL, le

imprese elettriche degli enti locali e le imprese autoproduttrici di

energia elettrica, in materia di concessioni di grandi derivazioni

idroelettriche), negli artt. 20, e, rispettivamente, 8, delle quali

sono contenute norme, circa la competenza della regione Valle d'Aosta

in materia di acque e concessioni idroelettriche, che non è da

escludere possano essere ritenute rilevanti nella controversia in

oggetto;

che perciò occorre che a questo proposito, prima che la

controversia stessa sia decisa, regione ricorrente e Presidente del

Consiglio dei ministri siano nuovamente sentiti.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere