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Ordinanza 238/1982 ECLI:IT:COST:1982:238 Generato dall'IA

Ordinanza 238/1982 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 238/1982
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e

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Ordinanza 238/1982 · Corte costituzionale: della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e

Parole chiave

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porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi arma personale abuso di materiali esplosivi e articoli pirotecnici parità delle armi
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2,

comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative

della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e

degli esplosivi), anche in relazione agli artt. 23, terzo comma, della

stessa legge, 10, 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove

norme contro la criminalità) e 2, 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n.

895 (Disposizioni per il controllo delle armi), giudizi promossi con le

ordinanze emesse il 29 ottobre e il 12 novembre 1981 dal Tribunale di

Vigevano, il 14 aprile 1982 dal Tribunale di Monza e il 30 aprile, il

14 e il 25 maggio 1982 dal Tribunale di Udine, rispettivamente iscritte

ai nn. 391, 392, 393, 459, 497 e 525 del registro ordinanze 1982 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 6

ottobre 1982.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Rilevato che i giudici a quibus hanno sollevato, in riferimento

agli artt. 3, 25, secondo comma, e 101 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, legge 18 aprile

1975, n. 110, nella parte in cui, per le armi ad aria compressa, sia

lunghe sia corte, attribuisce alla commissione consultiva prevista

dall'art. 6 della stessa legge il potere di escludere, in relazione

alle caratteristiche proprie di tali armi, l'attitudine a recare offesa

alla persona; che le denunce di illegittimità coinvolgono unicamente

l'art. 2, terzo comma, ultima parte, legge n. 110 del 1975, anche se

alcune ordinanze indicano accanto ad esso altre disposizioni di mero

richiamo esplicativo (art. 23, terzo comma, legge n. 110 del 1975;

artt. 14, 10 e 12 legge 14 ottobre 1974, n. 497; artt. 2, 4 e 7 legge 2

ottobre 1967, n. 895);

ritenuto che i giudizi devono essere riuniti e congiuntamente

decisi in quanto le ordinanze di rimessione prospettano censure

sostanzialmente identiche;

considerato che ai fini della questione sollevata dai giudici a

quibus nessuna incidenza rivestono le modificazioni apportate all'art.

6 legge n. 110 del 1975 dall'art. 2 legge 16 luglio 1982, n. 432;

che la questione, nei termini prospettati dalle ordinanze di

rimessione, è stata già dichiarata non fondata dalla Corte con la

sentenza n. 108 del 21 maggio 1982, successiva alla pronuncia di tali

ordinanze;

visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87,

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 101 della

Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere