Ordinanza 235/1982 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IABertamini Spiridione, Danieli Pier Giuseppe, Gaggero Antonio, Ravazzini
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza 235/1982 · Corte costituzionale: Bertamini Spiridione, Danieli Pier Giuseppe, Gaggero Antonio, Ravazzini
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
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ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 bis della
legge 8 agosto 1980, n. 441 di conversione, con modificazioni, del
decreto legge 1 luglio 1980, n. 285, concernente la disciplina
transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità
sanitarie locali, promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1980
dalla Corte dei conti - Sezione 1 giurisdizionale - nel giudizio di
responsabilità istituito dal Procuratore Generale contro De Micheli
Enrico e altri, iscritta al n. 313 del registro ordinanze 1981 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 30
ottobre 1981.
Visto l'atto di costituzione di De Micheli Enrico ed altri;
udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che: 1. - Con ordinanza emessa il 14 novembre 1980 la
Corte dei conti - Sezione 1 giurisdizionale - nel giudizio istituito
dal Procuratore Generale contro De Micheli Enrico, Berri Domenico,
Bertamini Spiridione, Danieli Pier Giuseppe, Gaggero Antonio, Ravazzini
Carlo e Fracassi Ubaldo, ha dichiarato rilevante e non manifestamente
infondata, in riferimento agli artt. 3, 25, 28, 97, 101, 102, 103, 104
Cost., la questione di costituzionalità, sollevata dal Procuratore
Generale dell'art. 10 bis della legge 8 agosto 1980, n. 441 per il
quale "Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i trattamenti economici del personale
dipendente dagli enti ospedalieri e dagli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico,
deliberati in difformità da quanto disposto dall'art. 7 della legge 17
agosto 1974, n. 386, anche se approvati dai rispettivi organi di
controllo, sono revocati. I trattamenti di cui al comma precedente,
già corrisposti alla data del 1 luglio 1980, non sono soggetti a
recupero e non comportano responsabilità per chi li ha disposti
sempreché le amministrazioni interessate, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, provvedano con decorrenza dalla data di entrata in vigore
della medesima a rideterminare i trattamenti stessi come previsto
dall'accordo nazionale di lavoro 30 giugno 1979-31 dicembre 1982";
che: 2. - Avanti la Corte si è costituito per le sette parti
private l'avv. Antonio Sorrentino giusta delega in margine alla memoria
di costituzione depositata l'8 giugno 1981 e integrata con breve
memoria 18 novembre 1982, in cui ha richiamato la sopravvenuta sentenza
161/1982 della Corte.
Considerato che: 3. - Questa Corte, con sentenza 29 luglio 1982 n.
161, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 comma
secondo d.l. 8 luglio 1974 n. 274 (divenuto terzo con la legge 17
agosto 1974, n. 386 di conversione). Pertanto è venuto meno il
fondamento della contestata responsabilità degli amministratori ed è
divenuta irrilevante la questione di costituzionalità dell'art. 10 bis
della legge 8 agosto 1980, n. 441, che va pertanto dichiarata
manifestamente inammissibile.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile, per sopravvenuta
irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10
bis della legge 8 agosto 1980, n. 441, sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 25, 28, 97, 101 a 104 Cost., dalla Corte dei conti - Sezione
1 giurisdizionale con ordinanza 14 novembre 1980.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere