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Ordinanza 235/1982 ECLI:IT:COST:1982:235 Generato dall'IA

Ordinanza 235/1982 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 235/1982
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Bertamini Spiridione, Danieli Pier Giuseppe, Gaggero Antonio, Ravazzini

Regesto Legislator

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Ordinanza 235/1982 · Corte costituzionale: Bertamini Spiridione, Danieli Pier Giuseppe, Gaggero Antonio, Ravazzini

Parole chiave

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diminuzione di stipendio soppressione delle prestazioni disposizioni sul trattamento economico revoca della rendita graduazione dei contributi trattenuta
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 bis della

legge 8 agosto 1980, n. 441 di conversione, con modificazioni, del

decreto legge 1 luglio 1980, n. 285, concernente la disciplina

transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità

sanitarie locali, promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1980

dalla Corte dei conti - Sezione 1 giurisdizionale - nel giudizio di

responsabilità istituito dal Procuratore Generale contro De Micheli

Enrico e altri, iscritta al n. 313 del registro ordinanze 1981 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 30

ottobre 1981.

Visto l'atto di costituzione di De Micheli Enrico ed altri;

udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che: 1. - Con ordinanza emessa il 14 novembre 1980 la

Corte dei conti - Sezione 1 giurisdizionale - nel giudizio istituito

dal Procuratore Generale contro De Micheli Enrico, Berri Domenico,

Bertamini Spiridione, Danieli Pier Giuseppe, Gaggero Antonio, Ravazzini

Carlo e Fracassi Ubaldo, ha dichiarato rilevante e non manifestamente

infondata, in riferimento agli artt. 3, 25, 28, 97, 101, 102, 103, 104

Cost., la questione di costituzionalità, sollevata dal Procuratore

Generale dell'art. 10 bis della legge 8 agosto 1980, n. 441 per il

quale "Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, i trattamenti economici del personale

dipendente dagli enti ospedalieri e dagli istituti di ricovero e cura a

carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico,

deliberati in difformità da quanto disposto dall'art. 7 della legge 17

agosto 1974, n. 386, anche se approvati dai rispettivi organi di

controllo, sono revocati. I trattamenti di cui al comma precedente,

già corrisposti alla data del 1 luglio 1980, non sono soggetti a

recupero e non comportano responsabilità per chi li ha disposti

sempreché le amministrazioni interessate, entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, provvedano con decorrenza dalla data di entrata in vigore

della medesima a rideterminare i trattamenti stessi come previsto

dall'accordo nazionale di lavoro 30 giugno 1979-31 dicembre 1982";

che: 2. - Avanti la Corte si è costituito per le sette parti

private l'avv. Antonio Sorrentino giusta delega in margine alla memoria

di costituzione depositata l'8 giugno 1981 e integrata con breve

memoria 18 novembre 1982, in cui ha richiamato la sopravvenuta sentenza

161/1982 della Corte.

Considerato che: 3. - Questa Corte, con sentenza 29 luglio 1982 n.

161, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 comma

secondo d.l. 8 luglio 1974 n. 274 (divenuto terzo con la legge 17

agosto 1974, n. 386 di conversione). Pertanto è venuto meno il

fondamento della contestata responsabilità degli amministratori ed è

divenuta irrilevante la questione di costituzionalità dell'art. 10 bis

della legge 8 agosto 1980, n. 441, che va pertanto dichiarata

manifestamente inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile, per sopravvenuta

irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10

bis della legge 8 agosto 1980, n. 441, sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 25, 28, 97, 101 a 104 Cost., dalla Corte dei conti - Sezione

1 giurisdizionale con ordinanza 14 novembre 1980.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere