Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 232/1982 ECLI:IT:COST:1982:232 Generato dall'IA

Ordinanza 232/1982 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 232/1982
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 232/1982 · Corte costituzionale: della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e

Parole chiave

Generato dall'IA
violazioni della legge sulle armi arma personale traffico aggravato di stupefacenti parità delle armi infrazione privilegiata reati contro la pubblica autorità
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2,

comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative

della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e

degli esplosivi) promossi con le ordinanze emesse il 9 aprile e il 19

marzo 1981 dal Tribunale di Vigevano, il 18 dicembre 1981 dal Tribunale

di Udine, il 24 novembre 1981 dal Tribunale di Venezia, l'11 febbraio

1982 dal Tribunale di Orvieto, il 15 e il 27 gennaio 1982 dal Tribunale

di Udine, il 18 febbraio 1982 dal Tribunale di Teramo e il 15 gennaio e

il 31 marzo 1982 dal Tribunale di Udine, rispettivamente iscritte ai

nn. 612 e 638 del registro ordinanze 1981 ed ai nn. 51, 88, 190, 210,

220, 242, 253 e 314 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 5, 19, 137, 178, 234, 241 e 269

del 1982.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1982 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Rilevato che i giudici a quibus hanno sollevato, in riferimento

agli artt. 25, secondo comma, 70 e 101 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, legge 18 aprile

1975, n. 110, nella parte in cui, per le armi ad aria compressa, sia

lunghe sia corte, attribuisce alla commissione consultiva prevista

dall'art. 6 della stessa legge il potere di escludere, in relazione

alle caratteristiche proprie di tali armi, l'attitudine a recare offesa

alla persona;

che le denunce di illegittimità coinvolgono unicamente l'art. 2,

terzo comma, ultima parte, legge n. 110 del 1975, anche se alcune

ordinanze indicano accanto ad esso altre disposizioni di mero richiamo

esplicativo (artt. 14 e 10 legge 14 ottobre 1974, n. 497; artt. 23,

terzo comma, e 11 legge n. 110 del 1975);

ritenuto che i giudizi devono essere riuniti e congiuntamente

decisi in quanto le ordinanze di rimessione prospettano censure

sostanzialmente identiche;

considerato che ai fini della questione sollevata dai giudici a

quibus nessuna incidenza rivestono le modificazioni apportate all'art.

6 legge n. 110 del 1975 dall'art. 2 legge 16 luglio 1982, n. 432;

che la questione, nei termini prospettati dalle ordinanze di

rimessione, è stata già decisa dalla Corte con sentenza n. 108 del 21

maggio 1982, successiva alla pronuncia di tali ordinanze;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110,

sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma 70 e 101 della

Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere