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Ordinanza 215/1982 ECLI:IT:COST:1982:215 Generato dall'IA

Ordinanza 215/1982 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 215/1982
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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procedimenti civili vertenti tra la S.p.A. Tirrenia Gas, la S.p.A. Soc.

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Ordinanza 215/1982 · Corte costituzionale: Tirrenia Gas, la S.p.A. Soc.

Parole chiave

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imposta sui carburanti gas di combustione gas naturale distribuzione del gas apparecchi a gas esenzione dalle imposte sull'energia
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del punto 4,

lett. H, e punto 3, lett. I, della Tab. A allegata al d.l. 23 ottobre

1964, n. 989, conv. in legge 18 dicembre 1964, n. 1350 (Imposta di

fabbricazione dei prodotti petroliferi. Esenzioni) promossi con tre

ordinanze emesse il 21 aprile 1980 dal Tribunale di Genova nei

procedimenti civili vertenti tra la Soc. p.a. Tirrenia Gas e la

Società Italiana per il Gas e l'Amministrazione delle Finanze dello

Stato, iscritte ai nn. 487, 488 e 489 del registro ordinanze 1980 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 24

settembre 1980.

Visti gli atti di costituzione della Soc. Tirrenia Gas e della Soc.

Italiana per il Gas e gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1982 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Tribunale di Genova, mediante 3 ordinanze

pronunziate sotto la stessa data del 21 aprile 1980, nel corso dei

procedimenti civili vertenti tra la S.p.A. Tirrenia Gas, la S.p.A. Soc.

it. per il Gas e l'Amministrazione delle Finanze, sollevava incidente

di legittimità costituzionale del punto 4, lett. H, e del punto 3,

lett. I della tabella A allegata al d.l. 23 ottobre 1964, n. 989 (conv.

nella L. 18 dicembre 1964, n. 1350) nella parte in cui non prevedono

l'esenzione dell'imposta di fabbricazione di prodotti petroliferi

raffinati, anche se non completamente assimilabili a quelli "destinati

a subire un trattamento definito" (cracking e reforming), e ciò con

riferimento agli artt. 3 e 32 Cost.,

che, come riconoscono le stesse ordinanze, la questione trae

origine dallo stadio raggiunto dall'evoluzione tecnologica del settore

che, all'epoca in cui venivano emanate le norme della cui

costituzionalità oggi si dubita, consigliava l'adozione di quel

particolare prodotto petrolifero (i così detti "benzinoni") che,

proprio in vista della sua utilizzazione nella produzione del gas di

città, e quindi del particolare valore sociale del prodotto finale,

godeva di esenzione dell'imposta,

che, però, successivamente l'incessante progresso tecnologico,

dimostrando la notevole carica inquinante dei benzinoni e il loro

scarso valore calorifico, ha suggerito l'utilizzazione di più

sofisticati prodotti, rappresentati dalle benzine raffinate, o

speciali,

che, però, queste ultime non venendo ottenute mediante trattamento

"definito" di cracking o di reforming, ma bensì mediante il diverso

metodo della "vaporizzazione", pur essendo non inquinanti e di alto

potere calorifico, non godevano di esenzione d'imposta, sì che veniva

a determinarsi una grave situazione di disuguaglianza per il fatto che

restavano sottoposti allo stesso trattamento fiscale utilizzatori di

prodotti petroliferi a fini speculativi e utilizzatori ai fini sociali

di distribuzione del gas nelle reti urbane (art. 3, primo comma Cost.),

che, ad avviso delle ordinanze, anche l'art. 32, primo comma Cost.

restava così vulnerato, in quanto si dava esenzione fiscale proprio a

prodotti (i benzinoni) che provocavano imponenti fenomeni

d'inquinamento, lesivi del bene costituzionale della salute pubblica,

considerato che i giudizi devono essere riuniti per l'assoluta

identità delle questioni proposte,

che frattanto è sopravvenuta la L. 2 agosto 1982, n. 513 recante

norme interpretative della citata Tabella A, e particolarmente l'art. 1

dove il legislatore avverte che "nei trattamenti definiti del cracking

e del reforming, previsti dalla lettera H, punto 4 della Tabella

(disposizione impugnata)... devono considerarsi compresi tutti i

processi termici, inclusi quelli di vaporizzazione completa, attuati

per la prevenzione di gas da immettere nelle reti cittadine di

distribuzione",

che, pertanto, s'impone da parte del giudice a quo un nuovo esame

della rilevanza delle questioni sottoposte all'esame di questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere