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Ordinanza 212/1982 ECLI:IT:COST:1982:212 Generato dall'IA

Ordinanza 212/1982 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 212/1982
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 212/1982 · Corte costituzionale: motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza

Parole chiave

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pene condizionali sospensione di pena individualizzazione della commisurazione penale adeguamento della pena esenzione dalla pena pena con condizionale parziale

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
dell'art. 3 della Costituzione.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 del

decreto legge 11 aprile 1974, n. 99 (Provvedimenti urgenti sulla

giustizia penale), convertito, con modificazioni, in legge 7 giugno

1974, n. 220, promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 1981 dal

pretore di Francavilla Fontana nel procedimento penale a carico di

Ribezzo Domenico, iscritta al n. 361 del registro ordinanze del 1981 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 7

ottobre 1981.

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1982 il Giudice

relatore Antonino De Stefano.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 20 marzo 1981 il pretore di

Francavilla Fontana ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in materia di sospensione condizionale della pena, nei

confronti dell'art. 13 del decreto legge 11 aprile 1974, n. 99

(Provvedimenti urgenti sulla giustizia penale), convertito, con

modificazioni, in legge 7 giugno 1974, n. 220, per pretesa violazione

dell'art. 3 della Costituzione.

Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna

motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza

della dedotta questione di legittimità costituzionale;

che a tale carenza non può sopperire la semplice indicazione in

essa racchiusa, che trattasi di eccezione "sollevata dal P.M. e fatta

propria dalla difesa", restando anche in tal caso insoddisfatta la

fondamentale esigenza della chiara e generale conoscenza, attraverso

l'apposito regime di pubblicità delle relative ordinanze, delle

questioni di legittimità costituzionale deferite alla Corte: esigenza

cui è preordinato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale

prescrive appunto che il giudice a quo riferisca nell'ordinanza di

rimessione i termini ed i motivi dell'istanza con cui fu sollevata la

questione;

che deve pertanto, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte

(da ultimo, ordinanze n. 61 e n. 89 del 1981), dichiararsi la manifesta

inammissibilità.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto legge 11 aprile

1974, n. 99 (Provvedimenti urgenti sulla giustizia penale), convertito,

con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 220, sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 20

marzo 1981 (R.O. n. 361 del 1981) dal pretore di Francavilla Fontana.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere