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Ordinanza 211/1982 ECLI:IT:COST:1982:211 Generato dall'IA

Ordinanza 211/1982 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 211/1982
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Brindisi il 2 dicembre 1981, dal Tribunale di Larino il 30 marzo 1982 e

Regesto Legislator

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art. 136 della Costituzione; Ordinanza 211/1982 · Corte costituzionale: Brindisi il 2 dicembre 1981, dal Tribunale di Larino il 30 marzo 1982 e

Parole chiave

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costituzionalità principio della continuità proroga della curatela motivazione inadeguata delle censure costituzionali ordinanza di necessità incostituzionale utilizzazione del fondo

Disposizioni normative citate

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art. 136 della Costituzione
153 del 1977 e violerebbero altresì l'art. 136 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1,

commi primo, secondo e terzo, della legge 10 maggio 1978, n. 176, e

dell'articolo unico della legge 23 novembre 1979, n. 595 (Affitto dei

fondi rustici) promossi con le ordinanze emesse dal Tribunale di

Brindisi il 2 dicembre 1981, dal Tribunale di Larino il 30 marzo 1982 e

dal Tribunale di Salerno il 22 gennaio 1982 e il 20 gennaio 1982 (due

ordinanze), rispettivamente iscritte ai nn. 129, 298, 319, 320 e 321

del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 199, 269 e 283 del 1982.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1982 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che i Tribunali di Brindisi, Larino e Salerno hanno

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi

primo, secondo e terzo, della legge 10 maggio 1978, n. 176, e

dell'articolo unico della legge 23 novembre 1979, n. 595, nella parte

in cui, determinando provvisoriamente i canoni di affitto dei fondi

rustici sulla base delle tabelle stabilite ai sensi della legge 10

dicembre 1973, n. 814, Sarebbero affetti dagli stessi vizi già

rilevati nei confronti di quest'ultima dalla Corte costituzionale con

sentenza n. 153 del 1977 e violerebbero altresì l'art. 136 della

Costituzione, protraendo l'efficacia di norme dichiarate

costituzionalmente illegittime.

Considerato che successivamente alla pronuncia delle ordinanze è

entrata in vigore la legge 3 maggio 1982, n. 203, che reca una nuova

disciplina dei contratti agrari e prevede forme di conguaglio dei

canoni per le annate agrarie trascorse, a partire dall'annata

1970-1971;

che occorre quindi restituire gli atti per il riesame della

rilevanza.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti ai Tribunali di Brindisi, Larino

e Salerno.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1982.

F.to LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere