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Ordinanza 203/1982 ECLI:IT:COST:1982:203 Generato dall'IA

Ordinanza 203/1982 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 203/1982
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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del contenzioso tributario) promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio

Regesto Legislator

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Ordinanza 203/1982 · Corte costituzionale: del contenzioso tributario) promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie censura costituzionale interpretazione e applicazione restrittive sanzione amministrativa sanzione sproporzionata riesame dell'entità pena
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma

terzo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina

del contenzioso tributario) promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio

1981 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Padova sui ricorsi

riuniti proposti dalla S.a.s. SIOM ed altro, iscritta al n. 728 del

registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 68 del 10 marzo 1982.

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1982 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che l'ordinanza di rimessione è così testualmente

formulata: "ritenuta non manifestamente infondata la questione di

costituzionalità dell'art. 44, terzo comma, D.P.R. 26 ottobre 1972 n.

636, rimette gli atti alla Corte Costituzionale";

considerato che, pertanto, l'ordinanza è assolutamente carente di

qualsiasi accenno alla fattispecie concreta, né è indicato in alcun

modo il parametro costituzionale cui la denunciata illegittimità

andrebbe riferita;

che, per tal modo, resta insoddisfatta la prescrizione dell'art.

23, secondo comma, della l. 11 marzo 1953 n. 87, secondo cui la stessa

autorità giurisdizionale deve riferire, mediante l'ordinanza di

rimessione, i termini e i motivi della questione medesima (vedi, in

termini, le sent. 28/82 e 158/82 di questa Corte);,

che, conseguentemente, s'impone una declaratoria di manifesta

inammissibilità per difetto di rilevanza a causa di assoluta carenza

di motivazione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 44, terzo comma D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636

sollevata con ordinanza 2 febbraio 1981 dalla Commissione tributaria di

1 grado di Padova.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFAN0 - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere