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Ordinanza 193/1982 ECLI:IT:COST:1982:193 Generato dall'IA

Ordinanza 193/1982 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 193/1982
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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militari territoriali di Torino il 16 e il 29 settembre 1981, di Verona

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 3 Cost; Ordinanza 193/1982 · Corte costituzionale: militari territoriali di Torino il 16 e il 29 settembre 1981, di Verona

Parole chiave

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diritto disciplinare militare insubordinazione reati contro i doveri di servizio degradazione militare mancanza di disciplina attentato contro la sicurezza militare

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
pace, assumendone il contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
art. 3 Cost
Verona e Padova, in riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 186,

ultimo comma, ultima ipotesi, e 189, primo comma, c.p.m.p.

(Insubordinazione), promossi con le ordinanze emesse dai tribunali

militari territoriali di Torino il 16 e il 29 settembre 1981, di Verona

il 23 settembre 1981, di Padova l'11 settembre 1981, di Torino l'11

dicembre 1981 e di Padova l'11 e il 25 novembre, il 18 settembre e il

18 e il 25 novembre 1981, rispettivamente iscritte ai nn. 725, 726, 737

e 842 del registro ordinanze 1981 e ai nn. 119, 160, 162, 219, 255 e

256 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 47, 68, 122, 199, 227, 234 e 241 del 1982.

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1982 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che i Tribunali militari territoriali di Torino, di Verona

e di Padova hanno impugnato, con le dieci ordinanze indicate in

epigrafe, gli artt. 186, ultimo comma, prima e seconda ipotesi (reati

di insubordinazione con lesione lieve, o con atti violenti di gravità

inferiore, contro un superiore ufficiale e contro un superiore non

ufficiale), e 189, primo comma, (reato di insubordinazione con ingiuria

o minaccia contro un superiore ufficiale) del codice penale militare di

pace, assumendone il contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Considerato che i giudizi vanno riuniti e congiuntamente decisi;

considerato che le questioni sono già state decise con la sentenza

n. 103 del presente anno, la quale ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale delle disposizioni di legge sopra indicate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 186, ultimo comma, e 189, primo comma,

c.p.m.p., quest'ultimo limitatamente alla parte in cui prevede la

reclusione militare da tre a sette anni per il reato di

insubordinazione con ingiuria o minaccia contro un superiore ufficiale,

questioni sollevate dai Tribunali militari territoriali di Torino,

Verona e Padova, in riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze

indicate in epigrafe, e già decise da questa Corte con la suindicata

sentenza n. 103 del 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFAN0 - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere