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Ordinanza 191/1982 ECLI:IT:COST:1982:191 Generato dall'IA

Ordinanza 191/1982 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 191/1982
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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117, a sensi del quale "è proibita la riffa offerta al pubblico, fatta

Regesto Legislator

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art. 43 Cost; Ordinanza 191/1982 · Corte costituzionale: 117, a sensi del quale "è proibita la riffa offerta al pubblico, fatta

Parole chiave

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giochi d'azzardo con poste di denaro violazione dell'ordine pubblico pubblica istigazione a delinquere monopolio della cassa di assicurazione scolastica reati contro la volontà popolare offerta pubblica di acquisto

Disposizioni normative citate

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art. 43 Cost
gioco del lotto, e pertanto contrasterebbe con l'art. 43 Cost., il
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 117 del

r.d.l. 19 ottobre 1938, n. 1933 (Riforma delle leggi sul lotto

pubblico) promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 1976 dal

Tribunale di Torino, nel procedimento penale a carico di Catalioto

Armando, iscritta al n. 192 del registro ordinanze 1976 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 28 aprile 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1982 il Giudice relatore

Giuseppe Ferrari;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che all'imputato nel processo dinanzi al Tribunale di

Torino venne contestata la contravvenzione di cui all'art. 117 del

summenzionato r.d.l. n. 1933 del 1938 concernente la "riforma delle

leggi sul lotto pubblico" (e all'art. 8 della legge 7 gennaio 1929, n.

4, recante "norme generali per la repressione delle violazioni delle

leggi finanziarie") ' "per avere, con più azioni commesse in

esecuzione della medesima risoluzione criminosa, esercitato

clandestinamente su pubblica piazza il gioco della piccola riffa e

precisamente il gioco della tombola", così violando il suddetto art.

117, a sensi del quale "è proibita la riffa offerta al pubblico, fatta

mediante sorteggio di uno o più numeri o con riferimento alle

estrazioni del lotto pubblico" e "colui che offre la riffa è punito

con l'ammenda da lire 5 mila a lire 50 mila";

che il giudice a quo, premessa l'affermazione dell'appartenenza

della contravvenzione in parola alle violazioni in materia finanziaria,

ha dubitato della legittimità costituzionale del sopra trascritto art.

117, sollevando apposita questione, in quanto la configurazione come

reato finanziario, sia pur solo contravvenzionale, dell'esercizio della

riffa mirerebbe a tutelare il monopolio dello Stato relativamente al

gioco del lotto, e pertanto contrasterebbe con l'art. 43 Cost., il

quale, infatti, riconosce alla legge il potere di "riservare

originariamente o trasferire... allo Stato... determinate imprese o

categorie di imprese" solo "a fini di utilità generale", e

precisamente solo se "si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a

fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di

preminente interesse generale";

considerato che, posteriormente all'ordinanza in epigrafe, si sono

succedute e sono entrate in vigore leggi che hanno profondamente e

variamente ridisciplinato il sistema sanzionatorio, e che tra queste è

compresa la legge 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 39 dispone che

"non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa

del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste da leggi in

materia finanziaria punite con la sola ammenda";

che, occorrendo conseguentemente valutare la dedotta illegittimità

costituzionale alla stregua della sopravvenuta e surriportata norma,

gli atti vanno restituiti al giudice a quo, perché proceda ad un nuovo

esame della rilevanza.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Torino, affinché

proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 117 del r.d.l. 19 ottobre 1938,

n. 1933 (riforma delle leggi sul lotto pubblico), sollevata in

riferimento all'art. 43 Cost. con l'ordinanza in epigrafe, tenendo

conto della sopravvenuta norma, di cui all'art. 39 della legge 24

novembre 1981, n. 689.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1982.

F.to: ANTONINO DE STEFANO - MICHELE

ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere