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Ordinanza 190/1982 ECLI:IT:COST:1982:190 Generato dall'IA

Ordinanza 190/1982 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 190/1982
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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procedimento penale a carico di Vecchiettini Giorgio, iscritta al n. 81

Regesto Legislator

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art. 203 cod. pen; Ordinanza 190/1982 · Corte costituzionale: 81

Parole chiave

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sottrazione di cose sequestrate azione di risarcimento danni da sequestro reati contro il patrimonio retrocessione di beni espropriati legato di cosa altrui motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 203 cod. pen
dalla stessa legge, è punito con le pene comminate dall'art. 203 cod.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 10,

comma primo, del r.d.l. 29 luglio 1927, n. 1509, conv. in legge 5

luglio 1928, n. 1760 (provvedimenti per l'ordinamento del credito

agrario) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 ottobre 1975 dal Pretore di Ferrara nel

procedimento penale a carico di Vecchiettini Giorgio, iscritta al n. 81

del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 72 del 17 marzo 1976;

2) ordinanza emessa il 10 febbraio 1978 dal Pretore di Ferrara nel

procedimento penale a carico di Bussolari Claudio, iscritta al n. 372

del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 293 dell'8 ottobre 1978.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1982 il Giudice relatore

Arnaldo Maccarone;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con le ordinanze del Pretore di Ferrara indicate in

epigrafe è stata sollevata, in relazione agli artt. 3 e 25 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 primo comma,

r.d.l. 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in l. 5 luglio 1928, n.

1760, secondo il quale il debitore di un credito agrario, che deteriori

o distragga gli oggetti sottoposti al privilegio speciale previsto

dalla stessa legge, è punito con le pene comminate dall'art. 203 cod.

pen. abrogato, sostituito dall'art. 334 cod. penale attuale,

riguardante il reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte

a pignoramento o sequestro e le relative sanzioni penali.

Considerato che con la l. 24 novembre 1981 n. 689, concernente

modifiche al sistema penale, sono state apportate sostanziali

innovazioni al riguardo, prevedendosi fra l'altro (art. 87) la

punibilità a querela del reato di soppressione, distruzione,

dispersione o deterioramento di cose sottoposte a pignoramento o

sequestro giudiziario o conservativo, e stabilendosi, altresì, (art.

99) che, per i reati perseguibili a querela, nel caso in cui, come in

quello attuale, è pendente il procedimento, il giudice informi la

persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di

querela, decorrendo il termine dal giorno in cui la persona offesa è

stata informata;

che, pertanto, si ravvisa la necessità di disporre la restituzione

degli atti al Pretore di Ferrara perché riesamini la rilevanza delle

questioni sollevate alla stregua delle nuove norme intervenute in

materia.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Ferrara.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1982.

F.to: ANTONINO DE STEFANO - MICHELE

ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIAELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere