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Ordinanza 183/1982 ECLI:IT:COST:1982:183 Generato dall'IA

Ordinanza 183/1982 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 183/1982
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dipendenti degli enti ospedalieri), in relazione agli artt. 42, u.c., e

Regesto Legislator

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art. 76 della Costituzione; Ordinanza 183/1982 · Corte costituzionale: 42, u.c., e

Parole chiave

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prestazione di previdenza riesame della rendita AI affezione anteriore al servizio contenzioso dell'assicurazione invalidità assicurazione complementare in caso d'ospedalizzazione rimborso ospedaliero

Disposizioni normative citate

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art. 76 della Costituzione
l'art. 76 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 60, lett.

a, e 135 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (Stato giuridico dei

dipendenti degli enti ospedalieri), in relazione agli artt. 42, u.c., e

66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dell'art. 6 della legge 10

maggio 1964, n. 336 (Norme sullo stato giuridico del personale

sanitario degli ospedali) promosso con ordinanza emessa il 10 marzo

1981 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo - Sez.

staccata di Pescara - sul ricorso proposto da Sergiacomi Arturo contro

Ospedale civico "Renzetti" di Lanciano ed altri, iscritta al n. 6 del

registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 109 del 21 aprile 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1982 il Giudice

relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che con ordinanza di cui in epigrafe il TAR Abruzzi

solleva questione incidentale di legittimità costituzionale degli

artt. 60, lett. a e 135 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, in relazione

agli artt. 42, ultimo comma, e 66 della legge 12 febbraio 1968, n.

132, e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, per preteso contrasto con

l'art. 76 della Costituzione;

rilevato che, con sentenza n. 33 del 1982, questa Corte ha

dichiarato non fondata analoga questione;

considerato peraltro che, successivamente alla pubblicazione di

detta sentenza, la materia de qua è stata parzialmente regolata in

modo diverso sul piano legislativo, in forza del d.l. 2 luglio 1982, n.

402, convertito, con modificazione, nella legge 3 settembre 1982, n.

627;

che tale normativa impone al giudice anche accertamenti di fatto

onde stabilire l'applicabilità o meno della nuova disciplina alla

fattispecie;

che, conseguentemente, occorre restituire gli atti al giudice a quo

perche riesamini la rilevanza della questione proposta, tenendo cento

della nuova normativa.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere