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Ordinanza 182/1982 ECLI:IT:COST:1982:182 Generato dall'IA

Ordinanza 182/1982 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 182/1982
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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contenzioso tributario) promosso con ordinanza emessa il 2 ottobre 1980

Regesto Legislator

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Ordinanza 182/1982 · Corte costituzionale: contenzioso tributario) promosso con ordinanza emessa il 2 ottobre 1980

Parole chiave

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indipendenza dell'organo di controllo imparzialità del perito concorrenza fiscale tassazione secondo il potere d'apprezzamento responsabilità civile del consulente fiscale perequazione finanziaria
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 39

del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del

contenzioso tributario) promosso con ordinanza emessa il 2 ottobre 1980

dalla Commissione tributaria di 2 grado di Bolzano, sul ricorso

proposto dalla Soc. r.l. Cantina sociale di Cornaiano, iscritta al n.

344 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 248 del 9 settembre 1981.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1982 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3,

24 e 113 Cost., degli artt. 35 e 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636

("Revisione della disciplina del contenzioso tributario"), in quanto

attribuiscono alle commissioni tributarie il potere-dovere di acquisire

elementi conoscitivi tecnici soltanto attraverso relazioni di organi

tecnici dell'Amministrazione dello Stato, escludendo la consulenza

tecnica a mezzo di periti nominati ad hoc;

considerato che successivamente all'ordinanza di rimessione l'art.

23 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (a Norme integrative e

correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 636, concernente la revisione del contenzioso tributario"), ha

integralmente sostituito l'art. 35 del d.P.R. n. 636/1972 ed ha dato

una diversa disciplina tanto alla acquisizione di ufficio da parte

delle commissioni tributarie dei necessari elementi conoscitivi tecnici

(di cui tratta in particolare l'art. 35) quanto alla possibilità di

nomina di un consulente tecnico (di cui si occupava l'art. 39 del

d.P.R. n. 636/1972);

che, conseguentemente, si ravvisa la necessità di disporre la

restituzione degli atti alla commissione tributaria sopraindicata,

perche accerti se, ed in quale misura, la questione sollevata sia

tuttora rilevante.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla commissione tributaria

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere