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Sentenza 177/1982 ECLI:IT:COST:1982:177 Generato dall'IA

Sentenza 177/1982 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 177/1982
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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regionale 14 novembre 1972, n. 13", promosso con ricorso del Presidente

Regesto Legislator

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Sentenza 177/1982 · Corte costituzionale: regionale 14 novembre 1972, n. 13", promosso con ricorso del Presidente

Parole chiave

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revisione della rendita d'invalidità mantenimento della previdenza modifica dei contributi alimentari divisione della previdenza modifica legislativa disposizioni sulla pensione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

il 15 maggio 1976 e riapprovata il 23 luglio 1976 dal Consiglio

regionale della Puglia recante "modifiche ed integrazioni della legge

regionale 14 novembre 1972, n. 13", promosso con ricorso del Presidente

del Consiglio dei ministri, notificato il 10 agosto 1976, depositato in

cancelleria il 14 agosto successivo ed iscritto al n. 33 del registro

ricorsi 1976.

Udito nell'udienza pubblica dell'1 giugno 1982 il Giudice relatore

Livio Paladin;

udito l'avvocato dello Stato Paolo D'Amico, per il ricorrente

:

1. - Con ricorso notificato il 10 agosto e depositato il 14 agosto

1976, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge

approvata il 15 maggio e riapprovata il 23 luglio 1976 dal Consiglio

della Regione Puglia, per apportare "modifiche ed integrazioni alla

legge 14 novembre 1972, n. 13", in tema di trattamento previdenziale

dei consiglieri regionali.

Secondo il ricorrente, la disciplina in questione violerebbe l'art.

117, primo comma, della Costituzione, "in relazione alle norme che

disciplinano il trattamento previdenziale dei membri del Parlamento".

Fra i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato dovrebbe

annoverarsi, infatti, "quello che considera con diversa rilevanza

costituzionale la posizione dei membri del Parlamento e dei consiglieri

regionali", escludendo in tal modo che ai consiglieri medesimi "siano

attribuite posizioni di parità di trattamento economico" o addirittura

spettino, come nella specie, posizioni superiori nei confronti del

regime previsto per i parlamentari.

2. Nel giudizio si è costituita fuori termine la Regione Puglia,

con atto depositato il 5 ottobre 1976, contestando la sussistenza del

vizio denunciato dal ricorso.

Per altro, nelle more del giudizio stesso, è entrata in vigore la

legge regionale 3 maggio 1977, n. 13, anch'essa intitolata "Modifiche

ed integrazioni alla legge regionale 14 novembre 1972, n. 13". Ed in

vista di ciò l'Avvocatura dello Stato ha richiesto, nella pubblica

udienza, che fosse dichiarata la cessazione della materia del

contendere.

Il 3 giugno 1982, l'Avvocatura stessa ha poi depositato un estratto

dalle deliberazioni del Consiglio della Regione Puglia, relativo

all'adunanza del 29 marzo 1977: dal quale risulta che, in sede di

approvazione della predetta legge regionale n. 13 del 1977, il

Consiglio revocò la deliberazione approvativa della legge impugnata.

:

In conformità della richiesta avanzata dall'Avvocatura dello

Stato, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

Dal verbale dell'adunanza tenuta il 29 marzo 1977 dal Consiglio

regionale pugliese si ricava infatti, che il Presidente del Consiglio

medesimo propose, prima che si procedesse all'esame di una nuova legge

in tema di trattamento previdenziale dei consiglieri, di far luogo

"alla revoca della delibera consiliare n. 56 del 23 luglio 1976",

avverso la quale il Governo della Repubblica aveva promosso il ricorso

in esame. E la proposta fu approvata all'unanimità; dopo di che fu a

sua volta approvata, promulgata e pubblicata la legge regionale 3

maggio 1977, n. 13, la quale ha modificato ed integrato la legge

regionale 14 novembre 1972, n. 13, senza che il Governo sollevasse

ulteriori questioni di legittimità costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI- LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere