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Ordinanza 156/1982 ECLI:IT:COST:1982:156 Generato dall'IA

Ordinanza 156/1982 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 156/1982
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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hanno impugnato - con le cinque ordinanze indicate in epigrafe - l'art.

Regesto Legislator

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Ordinanza 156/1982 · Corte costituzionale: hanno impugnato - con le cinque ordinanze indicate in epigrafe - l'art.

Parole chiave

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posizioni amministrative del funzionario rispetto della dignità delle funzioni avanzamento di scatto carriera professionale difetto di legittimazione del ministero pubblico amministrazione ausiliare
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 23, secondo

comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 3

della legge 22 dicembre 1975, n. 695 (Composizione e sistema

elettorale del Consiglio superiore della magistratura) promossi con le

ordinanze emesse dalla Corte di cassazione - Sezioni unite civili - in

data 1 e 6 ottobre, 12 novembre e 10 dicembre 1981 e 14 gennaio 1982,

iscritte ai nn. 24, 25, 192, 201 e 284 del registro ordinanze 1982, e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 68, 89 e 164

del 1982.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 19 luglio 1982 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che le Sezioni unite civili della Corte di cassazione

hanno impugnato - con le cinque ordinanze indicate in epigrafe - l'art.

23, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito

dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695 (per cui si

intendono, agli effetti della legge stessa, "per magistrati di

cassazione e magistrati di appello i magistrati che abbiano conseguito

la rispettiva nomina, ancorché non esercitino le rispettive

funzioni"): assumendo che la norma in esame violerebbe gli artt. 3,

primo comma, 104, quarto comma, e 107, terzo comma, della Costituzione;

e che in tutti i giudizi, fatta eccezione per quello instaurato

dall'ordinanza n. 284 del 1982, è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari non fondata la

dedotta questione.

Considerato che i giudizi stessi vanno riuniti e congiuntamente

decisi; che la questione è stata già risolta dalla Corte con la

sentenza n. 87 del presente anno: la quale ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, nella parte in

cui prevede che i posti riservati ai magistrati di cassazione, entro il

Consiglio superiore della magistratura, possano essere assegnati a

"magistrati che abbiano conseguito la rispettiva nomina, ancorché non

esercitino le rispettive funzioni"; ed ha invece rigettato

l'impugnativa nella parte in cui la norma predetta concerne i posti

riservati ai magistrati di appello.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 23, secondo comma, della legge 24 marzo 1958,

n. 195, come sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n.

695 (sollevata dalle Sezioni unite civili della Corte di cassazione -

in riferimento agli artt. 3, primo comma, 104, quarto comma, 107, terzo

comma, della Costituzione - con le ordinanze indicate in epigrafe),

già decisa con sentenza n. 87 del 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI- GIUSEPPE

FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI

CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere