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Ordinanza 14/1982 ECLI:IT:COST:1982:14 Generato dall'IA

Ordinanza 14/1982 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 14/1982
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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d.P.R. 23 giugno 1972, n. 749 (Nuovo ordinamento dei segretari comunali

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 76 della Costituzione; Ordinanza 14/1982 · Corte costituzionale: d.P.R. 23 giugno 1972, n. 749 (Nuovo ordinamento dei segretari comunali

Parole chiave

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posizioni amministrative del funzionario avanzamento di scatto anzianità di servizio disposizioni sulla promozione trasferimento di funzione divieto di esercizio della professione

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
che il contrasto con l'art. 3 della Costituzione è stato dedotto
art. 76 della Costituzione
che il contrasto con l'art. 76 della Costituzione è stato dedotto
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 23 del

d.P.R. 23 giugno 1972, n. 749 (Nuovo ordinamento dei segretari comunali

e provinciali) promosso con ordinanza emessa l'11 giugno 1975 dal

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sul ricorso proposto

da Di Stefano Ugo contro il Ministero dell'interno ed i Comuni di

Ariano Irpino e Montesarchio, iscritta al n. 500 del registro ordinanze

1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 216 del

15 settembre 1976.

Visti l'atto di costituzione di Di Stefano Ugo e l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1981 il Giudice relatore

Guglielmo Roehrssen;

uditi l'avv. Celestino Biagini delegato dall'avv. Giuseppe Guarino,

per Di Stefano Ugo, e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il TAR del Lazio ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 23 del

decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

che il contrasto con l'art. 3 della Costituzione è stato dedotto

sotto il profilo della ingiustificata e deteriore differenza di

trattamento riservata da tali norme ai segretari capo di prima classe,

rispetto a quello fatto ai segretari capo di seconda classe ed ai

segretari comunali di prima e seconda classe, questi ultimi promovibili

ed inquadrabili nella qualifica di segretario capo, purché in servizio

alla data del 30 giugno 1970, mentre i segretari capo di prima classe

sono promovibili alla qualifica dirigenziale solo se in servizio alla

data (12 dicembre 1972) di entrata in vigore del decreto del Presidente

della Repubblica n. 749 del 1972;

che il contrasto con l'art. 76 della Costituzione è stato dedotto

sotto il profilo della violazione dell'art. 11 della legge di

delegazione 18 marzo 1968, n. 249, che statuiva il principio direttivo

del rispetto delle posizioni acquisite;

considerato che, successivamente alla ordinanza in epigrafe, la

normativa impugnata è stata modificata dalla legge 19 maggio 1976, n.

391 ("Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno

1972, n. 749, recante norme sul nuovo ordinamento dei segretari

comunali e provinciali"), la quale ha statuito che i segretari comunali

cessati dal servizio nel periodo 30 dicembre 1970-11 dicembre 1972 con

la qualifica di segretario capo di prima classe conseguono, dalla data

di cessazione dal servizio, la nomina a segretario generale di seconda

classe;

rilevato che il Di Stefano risulta dagli atti essere stato

collocato a riposo con decorrenza dal 15 settembre 1972;

ritenuto, pertanto, che appare necessario il riesame della

rilevanza della questione da parte del giudice a quo, a seguito della

emanazione della suddetta legge 19 maggio 1976, n. 391.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo

regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIUSEPPE SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere