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Sentenza 130/1982 ECLI:IT:COST:1982:130 Generato dall'IA

Sentenza 130/1982 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 130/1982
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel quale alcuni interessati chiedevano l'annullamento di una circolare

Regesto Legislator

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art 35 Cost; Sentenza 130/1982 · Corte costituzionale: nel quale alcuni interessati chiedevano l'annullamento di una circolare

Parole chiave

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posizioni amministrative del funzionario assistenza amministrativa fiscale impieghi nella pubblica amministrazione imposta sugli stipendi licenziamento del pubblico dipendente prestazioni compensative

Disposizioni normative citate

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art 35 Cost
relativa alla violazione dell'art 35 Cost.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo

comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina

del contenzioso tributario) promosso con ordinanza emessa il 3 maggio

1976 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sul ricorso

proposto da Frigento Antonio ed altri contro il Ministero delle

Finanze, iscritta al n. 101 del registro ordinanze 1977 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 107 del 20 aprile 1977.

Visti l'atto di costituzione di Frigento Antonio ed altri e l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1982 il Giudice relatore

Guglielmo Roehrssen;

uditi l'avv. Claudio Schwarzenberg, per Frigento Antonio ed altri,

e l'avvocato dello Stato Vito Cavalli, per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

:

Con ordinanza emessa il 3 maggio 1976 - nel corso di un giudizio

nel quale alcuni interessati chiedevano l'annullamento di una circolare

ministeriale relativa al compenso da corrispondere ai membri delle

Commissioni tributarie di I e II grado - il TAR per il Lazio,

ritenutane la rilevanza, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 35

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.

12, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in

cui esclude dal diritto ai compensi per la partecipazione alla

decisione dei ricorsi in materia tributaria i componenti delle

Commissioni tributarie di I e II grado che siano impiegati

amministrativi dello Stato con trattamento onnicomprensivo.

Secondo tale ordinanza la diversità di disciplina introdotta con

la norma denunziata nei confronti dei componenti le Commissioni

tributarie aventi status di dipendenti della pubblica Amministrazione

rispetto ad altre categorie di soggetti ed in particolare dei

magistrati, conseguente alla esclusione per i primi di ogni compenso

per l'identica attività svolta nell'ambito degli stessi collegi della

giurisdizione tributaria, non avrebbe razionale fondamento.

La detta esclusione, in particolare, sarebbe contraria alle norme

di riferimento sopra indicate, stante l'onnicomprensività - in via di

principio - anche nel trattamento economico dei magistrati e la

circostanza che le prestazioni in seno alle Commissioni tributarie non

sono direttamente ed istituzionalmente connesse con la posizione

organica di ciascun pubblico dipendente nell'apparato degli uffici

statali.

Dinanzi a questa Corte si sono costituite le parti private

chiedendo che la questione sia dichiarata fondata.

Si è pure costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

deducendo che le due categorie di dipendenti dello Stato messe a

confronto - impiegati amministrativi e magistrati non sono omogenee né

per funzioni, né per stato giuridico, né per trattamento economico.

In particolare il principio della "chiarezza retributiva" attuato per i

magistrati, non coincide con il principio dell'"onnicomprensività"

introdotto per gli impiegati amministrativi e le norme che li

disciplinano sono di contenuto differente.

Ha chiesto, pertanto, che la questione sia dichiarata non fondata.

:

1. - il TAR del Lazio ha sottoposto all'esame di questa Corte

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e

35 Cost., dell'art. 12, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.

636 ("Revisione della disciplina del contenzioso tributario"), nella

parte in cui esclude dal diritto ai compensi per la partecipazione alla

decisione dei ricorsi in materia tributaria i componenti delle

Commissioni tributarie di I e II grado che siano impiegati

amministrativi dello Stato con trattamento onnicomprensivo, per la

disparità di trattamento che ne deriva nei confronti dei magistrati e

per il fatto che le prestazioni in seno alle Commissioni tributarie non

sono istituzionalmente connesse con la posizione del pubblico

dipendente nell'apparato amministrativo dello Stato.

2. - La questione è fondata.

L'art. 12, ultimo comma, del d.P.R. n. 636 del 1972 esplicitamente

esclude la corresponsione di compensi per la partecipazione ai lavori

delle commissioni tributarie agli impiegati dello Stato che fruiscono

del trattamento onnicomprensivo, partendo ovviamente dal presupposto

che la onnicomprensività abbracci ogni attività che venga posta in

essere dall'impiegato amministrativo nell'ambito della organizzazione

statale.

Senonché, come è riconosciuto dalla giurisprudenza

amministrativa, la onnicomprensività non può razionalmente avere

estensione tale da comprendere ogni e qualsiasi attività che, pure

svolgendosi nel quadro statale, non abbia una connessione o rapporto

oggettivo con la funzione primaria del dipendente statale.

Ciò posto, ad escludere, nella specie, questa connessione è

sufficiente osservare che l'attività delle commissioni tributarie di

cui al citato d.P.R. n. 636, ha natura giurisdizionale(cfr. le

sentenze n. 287/1974 e n. 215/1976 di questa Corte): tale

qualificazione non può non comportare che l'impiegato amministrativo,

a qualsiasi Amministrazione statale appartenga, quando viene inserito

nella organizzazione della giurisdizione tributaria, è chiamato ad

esercitare un'attività qualitativamente ben diversa da quella che è

la sua propria sulla base dell'atto di nomina all'impiego statale e che

lo stipendio che gli è corrisposto in relazione al rapporto d'impiego

non può coprire l'attività che deve essere svolta in seno alle

commissioni tributarie.

Ne consegue, ovviamente, che viene meno il presupposto sulla cui

base il legislatore ha escluso ogni compenso per i componenti delle

commissioni tributarie di I e II grado che siano impiegati statali

soggetti alla onnicomprensività e che la diversità di trattamento

economico esistente fra costoro ed ogni altro componente le dette

commissioni rimane priva di ogni giustificazione. L'art. 12, ultimo

comma, predetto, viola quindi, nella parte suddetta, il disposto

dell'art. 3, primo comma, della Costituzione e va dichiarato

illegittimo sotto tale profilo, restando assorbita la questione

relativa alla violazione dell'art 35 Cost.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo

comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Revisione della disciplina

del contenzioso tributario"), nella parte in cui esclude dal diritto ai

compensi per la partecipazione alla decisione dei ricorsi in materia

tributaria i componenti delle commissioni tributarie di I e II grado

che siano impiegati amministrativi dello Stato con trattamento

onnicomprensivo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere