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Ordinanza 127/1982 ECLI:IT:COST:1982:127 Generato dall'IA

Ordinanza 127/1982 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 127/1982
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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all. 4 al d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, e dell'art. 134, comma 2 (recte

Regesto Legislator

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Ordinanza 127/1982 · Corte costituzionale: all. 4 al d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, e dell'art. 134, comma 2 (recte

Parole chiave

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prestazioni d'invalidità dell'assicurato diritti di previdenza professionale indennità giornaliere di malattia assicurazione infortuni sul lavoro domanda di prestazione d'assicurazione mantenimento della previdenza
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R.

30 giugno 1965, n. 1124, in relazione alla voce n. 44 della tabella

all. 4 al d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, e dell'art. 134, comma 2 (recte

"1"), dello stesso d.P.R. n. 1124 del 1965 (testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul

lavoro e le malattie professionali) promosso con ordinanza emessa l'8

maggio 1981 dal Pretore di Torino, nel procedimento civile vertente tra

Calosso Sebastiano e l'INAIL, iscritto al n. 600 del registro ordinanze

1981 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19 del

20 gennaio 1982.

Visti gli atti di costituzione di Calosso Sebastiano e dell'INAIL;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1982 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che il pretore di Torino, con ordinanza in data 8 maggio

1981 ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3

del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in relazione alla voce n. 44 della

tabella all. 4 al d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, in riferimento agli

artt. 3, 35 e 38 della Costituzione e dell'art. 134, primo comma (deve

in proposito ritenersi frutto di mero errore materiale il riferimento

al secondo comma contenuto nell'ordinanza) dello stesso d.P.R. n. 1124

del 1965 in riferimento all'art. 38, secondo comma, della

Costituzione;

che nel relativo giudizio sono intervenuti l'INAIL chiedendo che le

proposte questioni vengano dichiarate infondate e Calosso Sebastiano

sostenendo l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate;

che il Presidente ha convocato la Corte in camera di consiglio;

Considerato, peraltro, che la seconda delle sollevate questioni non

rientra fra quelle già esaminate dalla Corte nelle sentenze n. 206 del

1974 e n. 140 del 1981;

che non ricorre il caso di cui agli artt. 26, secondo comma, della

legge n. 87 del 1953 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte; e che, pertanto, ai sensi dell'art. 9,

quarto comma, delle norme anzidette, la causa va rinviata alla pubblica

udienza.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone che la causa sia trattata in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere