Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza 121/1982 ECLI:IT:COST:1982:121 Generato dall'IA

Sentenza 121/1982 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 121/1982
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ordinanza emessa il 6 giugno 1977 dalla Commissione tributaria di primo

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 53 della Costituzione, art. 3 della Costituzione; Sentenza 121/1982 · Corte costituzionale: ordinanza emessa il 6 giugno 1977 dalla Commissione tributaria di primo

Parole chiave

Generato dall'IA
imposta sugli utili immobiliari stima fiscale immobiliare imposta immobiliare deduzione fiscale delle spese d'acquisizione deduzione delle spese di manutenzione di immobili valore di imputazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 53 della Costituzione
colliderebbe con il disposto dell'art. 53 della Costituzione, in quanto
art. 3 della Costituzione
anche in relazione all'art. 3 della Costituzione; e ciò in quanto "la
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma

quarto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta

comunale sull'incremento di valore degli immobili) promosso con

ordinanza emessa il 6 giugno 1977 dalla Commissione tributaria di primo

grado di Torino, sul ricorso proposto da Barone Roberto, iscritta al n.

513 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 4 del 4 gennaio 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 1982 il Giudice relatore

Oronzo Reale;

udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

:

Il notaio Roberto Barone aveva presentato ricorso alla Commissione

tributaria di primo grado di Torino onde ottenere la revoca della

decisione dell'Ufficio Atti Pubblici di Torino con cui era stata

liquidata una imposta INVIM relativa ad un atto di trasferimento di

immobile di lire 2.773.900; a sostegno della richiesta, il Barone aveva

addotto che l'Ufficio non aveva tenuto conto delle spese incrementative

denunciate tempestivamente ma non documentate nei termini fissati

nell'art. 18, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643.

Il detto notaio aveva stipulato l'atto di trasferimento di un

immobile e pagato l'imposta INVIM dovuta dalla venditrice Società

Claviere: tale imposta era stata liquidata senza tenere conto delle

spese incrementative denunciate, ma non documentate, nel termine

previsto per la registrazione.

La Commissione tributaria aveva osservato sul punto che l'operato

dell'Ufficio doveva essere considerato corretto a norma della

disposizione citata, in quanto la tempestiva documentazione delle spese

è ivi prescritta a pena di decadenza. Tanto premesso, la Commissione,

previo compiuto esame della rilevanza della questione stessa, sollevava

questione di legittimità costituzionale in via incidentale della norma

citata, appunto nella parte in cui prescrive l'obbligo della

documentazione tempestiva delle spese incrementative a pena di

decadenza.

La disposizione impugnata, ad avviso del collegio a quo,

colliderebbe con il disposto dell'art. 53 della Costituzione, in quanto

prescinderebbe "del tutto dal principio della capacità contributiva",

anche in relazione all'art. 3 della Costituzione; e ciò in quanto "la

sanzione di decadenza", exart. 18 citato, può determinare, nei casi in

cui la documentazione sia stata, come nella specie, presentata

successivamente, un pregiudizio al contribuente, anche in quanto a

questi verrebbe ad essere applicata una sanzione tributaria più grave

di quella prevista per l'omessa denuncia di trasferimento del bene.

Quest'ultima considerazione è strettamente pertinente al caso di

specie, in cui il contribuente avrebbe pagato a titolo di sanzione una

somma complessiva minore ove avesse presentato fuori termine la

denuncia di trasferimento, corredata però della documentazione

relativa alle spese, di quella in effetti applicatagli per aver

presentato una tempestiva denuncia peraltro non accompagnata dalla

documentazione relativa.

Non si aveva costituzione di parti; spiegava intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la proposta questione fosse

dichiarata infondata.

Con riferimento alla prospettata violazione dell'art. 3 della

Costituzione si osservava che l'omessa denuncia e la mancata

documentazione delle spese incrementative attengono la prima ad un

obbligo del contribuente (la cui inosservanza è sanzionata a norma di

legge) e la seconda ad un onere, cui non consegue alcuna sanzione, ma

solo l'impossibilità di conseguire l'effetto utile in ragione del

quale tale onere è previsto: si tratterebbe pertanto di due situazioni

completamente diverse, non paragonabili tra loro.

Né potrebbe avere rilievo alcuno che, in casi di specie, come

quello sottoposto al giudizio della Commissione di primo grado di

Torino, il pregiudizio pecuniario per il contribuente sia in ipotesi

meno grave nel caso di omessa denuncia.

Con riguardo all'art. 53 della Costituzione si rilevava che l'art.

18 non disciplina i presupposti sostanziali della tassazione, ma il

procedimento per l'applicazione dell'imposta. "La rilevanza sostanziale

delle spese incrementative è giustamente stabilita dall'art. 11 del

decreto n. 643, il quale è indubbiamente ispirato al principio della

capacità contributiva"; i presupposti sostanziali della tassazione

sono quelli previsti dagli artt. da 1 a 14 dello stesso decreto e il

contenuto della norma impugnata, attinente alla regolarità del

procedimento di accertamento dell'imposta, non può ledere il principio

di cui all'art. 53 della Costituzione.

:

1. - Il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, istitutivo dell'imposta

comunale sull'incremento del valore degli immobili (INVIM), all'art. 11

stabilisce che "ai fini del calcolo dell'incremento imponibile il

valore iniziale del bene è maggiorato dalle spese di acquisto, di

costruzione e incrementative riferibili al periodo considerato per la

determinazione dell'incremento stesso"; e all'art. 18 (il cui testo,

nella parte che interessa la questione sottoposta alla Corte, non è

stato modificato dal d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688) dispone che i

cedenti di beni soggetti all'imposta debbono produrre fra l'altro una

dichiarazione del valore iniziale del bene con l'indicazione delle

spese incrementative di cui al citato art. 11. Tali spese, se non già

esposte nella dichiarazione, "debbono, a pena di decadenza, essere

denunciate all'Ufficio al momento della registrazione dell'atto",

quando si tratta di beni ceduti per atto tra vivi. il comma quarto

dello stesso art. 18 stabilisce che "per le spese effettuate dopo

l'entrata in vigore del presente decreto la dichiarazione deve essere

corredata dalla documentazione relativa".

Interpretando questo onere di documentazione nel termine detto come

prescritto a pena di decadenza (e ciò in conformità all'avviso più

volte espresso in risoluzioni del Ministero delle Finanze e

all'opinione, peraltro non univoca, della Commissione tributaria

centrale), la Commissione tributaria di primo grado di Torino denuncia

la sospetta incostituzionalità della norma (comma quarto dell'art. 18

del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643), la quale si porrebbe in contrasto

con l'art. 53 della Costituzione in quanto prescinderebbe dal principio

della capacità contributiva, e con l'art. 3 della Costituzione perché

il mancato calcolo delle spese incrementative, conseguente alla mancata

tempestiva documentazione di esse, potrebbe costituire una sanzione

tributaria più pesante di quella che conseguirebbe alla ritardata

denuncia del trasferimento.

2. - La questione non è fondata.

Come osserva l'Avvocatura dello Stato, la denunciata norma

dell'art. 18 del d.P.R. n. 643 del 1972 si riferisce al procedimento

per l'applicazione dell'imposta, non ai presupposti sostanziali di

essa, che sono fissati nelle altre disposizioni del citato decreto e,

per quanto riguarda in ispecie la determinazione del valore iniziale

del bene, ai fini del calcolo dell'incremento di valore tassabile,

nell'art. 11.

Sono queste ultime norme, non l'art. 18, che determinano l'obbligo

contributivo e la sua misura, i quali debbono essere

e sono in armonia col principio del concorso alle spese pubbliche in

ragione della capacità contributiva proclamato dall'art. 53 della

Costituzione.

Né si può, per denunciare una pretesa violazione dell'art. 3

della Costituzione, porre a confronto le conseguenze, eventualmente

più gravi, che la mancata tempestiva documentazione delle spese

incrementative avrebbe rispetto alla tardiva denunzia del trasferimento

accompagnata dalla documentazione.

A parte che quest'ultima ipotesi non si realizzerebbe senza il

mancato rispetto dei termini per la registrazione dell'atto da parte

del notaio rogante, con le conseguenti ulteriori sanzioni, il diverso

pregiudizio che in fatto potrebbe derivare al contribuente nelle due

ipotizzabili situazioni non assumerebbe rilievo costituzionale. E ciò

anche a prescindere dalla considerazione che nel caso della mancata

tempestiva dichiarazione si tratterebbe di sanzioni conseguenti alla

violazione di obblighi del contribuente e del notaio, mentre nel caso

di dichiarazione non accompagnata dalla prescritta documentazione delle

spese incrementative del valore iniziale del bene, si tratterebbe del

mancato conseguimento di un utile derivante dall'adempimento di un

onere che ne costituiva la condizione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 18, comma quarto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643

(Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli

immobili) sollevata, in riferimento agli artt. 53 e 3 della

Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino con

l'ordinanza 6 giugno 1977 di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere