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Ordinanza 119/1982 ECLI:IT:COST:1982:119 Generato dall'IA

Ordinanza 119/1982 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 119/1982
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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provincia di Caserta) promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1981

Regesto Legislator

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Ordinanza 119/1982 · Corte costituzionale: provincia di Caserta) promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1981

Parole chiave

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legittimazione del comune legislazione locale costituzionalità delle leggi diritto regionale competenza legislativa agglomerato rurale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della

legge della Regione Campania 21 febbraio 1973, n. 7 (costituzione in

Comune autonomo della frazione Cellole del Comune di Sessa Aurunca in

provincia di Caserta) promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1981

dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, sui ricorsi

riuniti proposti da Ago Vincenzo ed altri contro il Presidente della

Giunta regionale della Campania ed altri, iscritta al n. 582 del

registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 357 del 30 dicembre 1981.

Visti l'atto di costituzione di Ago Vincenzo ed altri e della

Regione Campania;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1982 il Giudice

relatore Livio Paladin;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Campania

- con ordinanza emessa il 13 gennaio 1981 - ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 21 febbraio

1973, n. 7, della Regione Campania (istitutiva del Comune di Cellole),

in riferimento agli artt. 133, secondo comma, 76 e 77 della

Costituzione; e che nel giudizio si sono costituiti i ricorrenti

Vincenzo Ago ed altri, i quali aderiscono alle conclusioni del giudice

a quo, nonché la Regione interessata, che invece richiede la

dichiarazione dell'infondatezza della proposta questione.

Considerato che la legge in esame è già stata dichiarata

costituzionalmente illegittima, mediante la sentenza n. 204 del 1981.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale della legge 21 febbraio 1973, n. 7, della Regione

Campania (sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la

Campania con l'ordinanza indicata in epigrafe), già dichiarata

costituzionalmente illegittima con sentenza n. 204 del 1981.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere