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Ordinanza 117/1982 ECLI:IT:COST:1982:117 Generato dall'IA

Ordinanza 117/1982 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 117/1982
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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contestualmente all'emanazione del provvedimento di urgenza ex art. 700

Regesto Legislator

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art. 23 della Costituzione, art. 700 c.p, art. 702 c.p; Ordinanza 117/1982 · Corte costituzionale: 700

Parole chiave

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determinazione della tassa introduzione di nuove restrizioni lite in materia di tariffa sospensione dei dazi doganali revoca dell'attribuzione del numero tariffa dei premi

Disposizioni normative citate

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art. 23 della Costituzione
l'art. 23 della Costituzione, e che tale questione è stata sollevata
art. 700 c.p
contestualmente all'emanazione del provvedimento di urgenza ex art. 700
art. 702 c.p
c.p.c., senza avere nello stesso tempo provveduto ex art. 702 c.p.c.; e
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 304 del

d.P.R.29 marzo 1973, n. 156 (Determinazione delle tariffe telefoniche)

promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1975 dal Pretore di Lodi,

nel procedimento civile vertente tra Boriani Carmela ed altri e la

S.I.P., iscritta al n. 187 del registro ordinanze 1976 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 14 aprile 1976.

Visti l'atto di costituzione della S.I.P. e l'atto di intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1982 il Giudice

relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe il pretore di

Lodi ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

304 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 che stabiliva un nuovo meccanismo

per la determinazione delle tariffe telefoniche, per contrasto con

l'art. 23 della Costituzione, e che tale questione è stata sollevata

contestualmente all'emanazione del provvedimento di urgenza ex art. 700

c.p.c., senza avere nello stesso tempo provveduto ex art. 702 c.p.c.; e

che pertanto il giudizio sottoposto al suo esame deve considerarsi

esaurito.

Considerato che questione identica è stata già dichiarata

inammissibile con la sentenza n. 186 del 14 luglio 1976;

che non sussistono motivi perché la Corte debba discostarsi dal

proprio orientamento giurisprudenziale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative peri giudizi davanti alla

Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 304 del d.P.R. 29 marzo 1973, n.

156, sollevata dal pretore di Lodi con l'ordinanza di cui in epigrafe,

in riferimento all'art. 23 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere