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Ordinanza 115/1982 ECLI:IT:COST:1982:115 Generato dall'IA

Ordinanza 115/1982 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 115/1982
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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capoverso dell'art. 590 cod. pen. e limitatamente ai fatti commessi con

Regesto Legislator

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art. 590 cod. pen; Ordinanza 115/1982 · Corte costituzionale: capoverso dell'art. 590 cod. pen. e limitatamente ai fatti commessi con

Parole chiave

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gravità dell'infortunio risarcimento dei danni da incidente stradale materia di assicurazione contro gli infortuni lesione personale semplice incidenti della circolazione stradale infrazione commessa per negligenza

Disposizioni normative citate

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art. 590 cod. pen
capoverso dell'art. 590 cod. pen.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 590, ultimo

comma, cod. pen. (lesioni personali colpose) promosso con ordinanza

emessa il 6 luglio 1976 dal Pretore di Empoli, nel procedimento penale

a carico di Grasso Giuseppe, iscritta al n. 567 del registro ordinanze

1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 del

6 ottobre 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1982 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Pretore di Empoli, con l'ordinanza in epigrafe, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'ultimo comma

dell'art. 590 del codice penale, nella parte in cui condiziona la

procedibilità del reato di lesioni colpose alla querela della parte

offesa solo nell'ipotesi di lesioni personali lievi;

Considerato che nelle more del giudizio l'art. 92 della legge 24

novembre 1981, n. 689, ha modificato l'ultimo comma della disposizione

denunziata, nel senso di richiedere la procedibilità a querela per

tutte le ipotesi di lesioni, salvo i casi previsti nel primo e secondo

capoverso dell'art. 590 cod. pen. e limitatamente ai fatti commessi con

violazione delle norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro o

relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia

professionale, sicché è necessario che il giudice a quo proceda ad un

nuovo esame della rilevanza.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Empoli.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere