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Ordinanza 107/1982 ECLI:IT:COST:1982:107 Generato dall'IA

Ordinanza 107/1982 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 107/1982
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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complessivo consentito, già dichiarate non fondate da questa Corte con

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Ordinanza 107/1982 · Corte costituzionale: complessivo consentito, già dichiarate non fondate da questa Corte con

Parole chiave

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sanzione per violazione stradale contravvenzione per eccesso di velocità infrazione qualificata contravvenzione alla circolazione reato grave di stupefacenti contravvenzione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art.

121, comma terzo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato

dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313 (Nuove norme sugli

autoveicoli industriali), promossi con ordinanze emesse il 4 e l'11

aprile 1981 dal pretore di Orvieto, il 25 marzo 1981 dal pretore di

Cosenza e il 7 luglio 1981 dal pretore di Livorno rispettivamente

iscritte ai nn. 575, 576, 661 e 707 del registro ordinanze 1981 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338 e 357 del

1981.

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1982 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che tutte le ordinanze indicate in epigrafe propongono, in

relazione agli artt. 3 e 27 Cost., le medesime questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle

norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato

con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5

della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con

l'ammenda di L. 800.000 e con quindici giorni di arresto chiunque

circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso

complessivo consentito, già dichiarate non fondate da questa Corte con

sentenza n. 50 del 1980 e manifestamente infondate con ordinanze

nn. 147,167, 169 e 195 del 1980, 66, 82, 83, 84, 135, 136 e 158 del

1981, 4 del 1982;

Considerato che, peraltro, dopo l'emanazione delle suindicate

ordinanze il predetto testo dell'art. 121 del t.u. delle norme sulla

circolazione stradale è stato sostituito dall'art. 12 della legge 10

febbraio 1982, n. 38, il quale tra l'altro, prevede l'applicazione

della sanzione amministrativa, in luogo di quella penale, per la

circolazione con veicoli che superino di oltre il 5 per cento il peso

complessivo consentito; commina sanzioni distinte e di importo

gradualmente crescente per diverse fasce di eccedenza di peso a

seconda, cioè, che questo ecceda di 10, di 20, di 30 o di oltre 30

quintali quello indicato sul documento di circolazione; consente,

infine, di graduare tali sanzioni stabilendo per ciascuna un limite

minimo ed uno massimo;

Ritenuto che, di conseguenza, si rende necessario che i giudici a

quibus procedano ad un nuovo esame della rilevanza delle questioni di

legittimità costituzionale sollevate, tenendo conto della norma

sopravvenuta.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti, rispettivamente, ai pretori di

Cosenza Livorno ed Orvieto.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere