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Ordinanza 105/1982 ECLI:IT:COST:1982:105 Generato dall'IA

Ordinanza 105/1982 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 105/1982
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 17 Cost., questione

Regesto Legislator

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Ordinanza 105/1982 · Corte costituzionale: 2 e 17 Cost., questione

Parole chiave

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libertà di riunione e di associazione diritto di ricorso delle associazioni misura di contenzione appartenenza a una banda diritto all'affiliazione timore di persecuzione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3,

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (sorveglianza speciale) promosso

con ordinanza emessa l'11 novembre 1975 dal Pretore di Firenze, nel

procedimento penale a carico di Vespertino Rosario ed altro, iscritta

al n. 178 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 99 del 14 aprile 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1982 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che con ordinanza dell'11 novembre 1975 il pretore di

Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 17 Cost., questione

di legittimità costituzionale dell'art. 5, 3 comma, della legge 27

dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui prevede che il Tribunale,

nell'applicare la misura di prevenzione della sorveglianza speciale

della pubblica sicurezza, prescriva tra l'altro, "di non associarsi

abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte

alle misure di prevenzione o di sicurezza".

Considerato che una questione identica, proposta in relazione ai

medesimi parametri costituzionali, è stata già dichiarata non fondata

da questa Corte con la sentenza n. 27 del 1959, rispetto alla quale

l'ordinanza non propone argomentazioni o profili nuovi;

che in tale decisione si è, in particolare, precisato che la

prescrizione in discorso - ispirata "alla direttiva fondamentale

dell'attività di prevenzione, cioè tener lontano l'individuo

sorvegliato dalle persone e dalle situazioni che rappresentano il

maggior pericolo" - si informa nel suo contenuto "a un rigoroso

criterio di necessità";

che inoltre, rispetto alle ipotesi estreme già in tale occasione

prospettate ed ora riproposte, - "se cioè nel divieto di associarsi

non sia per avventura da comprendersi ogni forma di abituale

accompagnarsi ad altra persona per qualsiasi ragione di lavoro, di

affetto, di cultura, di amicizia ecc....", non può che ribadirsi

quanto già nella predetta sentenza si è rilevato: e cioè, da un

lato, che l'indagine da effettuarsi al riguardo esula dai compiti della

Corte, trattandosi di specificazioni che "importano in sostanza una

determinazione dei concreti elementi di fatto che concorrono volta per

volta a realizzare la fattispecie del reato di trasgressione agli

obblighi della sorveglianza speciale"; e, dall'altro lato, che "al

giudice penale, cui l'indagine spetta, non dovrà sfuggire né il

carattere eccezionale delle limitazioni di libertà in questione, che

non può non riflettersi sul significato da attribuire ai termini

adoperati dalla legge, né la distinzione, che certo merita di essere

considerata, fra i contatti sociali che la legge specificamente indica

come pericolosi e quelli che costituiscono il normale e quotidiano

svolgimento dei rapporti della vita, inibito di regola soltanto a chi

è sottoposto a misure detentive";

che infine, con riferimento all'ipotesi, pure prospettata nella

ordinanza di rimessione, che nella previsione in discorso possa

ritenersi ricompresa anche la "riunione occasionale" con persone

sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, è appena il caso di

ricordare che per giurisprudenza costante quello in questione è un

reato a condotta plurima, sicché per la sua sussistenza è necessaria

una frequenza od abitualità di incontri, contatti o rapporti e non

basta, invece, l'accompagnamento occasionale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5, 3 comma, della legge 27 dicembre 1956, n.

1423, nella parte in cui prevede che il tribunale, nell'applicare la

misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica

sicurezza, prescriva, tra l'altro, "di non associarsi abitualmente alle

persone che hanno subito condanne e sono sottoposte alle misure di

prevenzione o di sicurezza" sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 17

Cost., dal Pretore di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere