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Ordinanza 98/1981 ECLI:IT:COST:1981:98 Generato dall'IA

Ordinanza 98/1981 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 98/1981
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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conflitti, in conseguenza della comunicazione giudiziaria del 30 marzo

Regesto Legislator

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art. 347 cod. pen, art. 219 cod. proc. pen, art. 304 cod. proc. pen; Ordinanza 98/1981 · Corte costituzionale: conflitti, in conseguenza della comunicazione giudiziaria del 30 marzo

Parole chiave

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comandante di polizia potere di controllo violazione del mandato libertà di navigazione gestore d'affari competenza dell'esecutivo

Disposizioni normative citate

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art. 347 cod. pen
previsto dall'art. 347 cod. pen.
art. 219 cod. proc. pen
sensi dell'art. 219 cod. proc. pen.
art. 304 cod. proc. pen
art. 304 cod. proc. pen. e negli altri connessi provvedimenti,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di ammissibilità di conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri

nei confronti del Pretore di Genova con ricorso depositato il 23

maggio 1979 ed iscritto al n. 16 del registro ammissibilità

conflitti, in conseguenza della comunicazione giudiziaria del 30 marzo

1979, notificata al Comandante del porto di Genova, per il reato

previsto dall'art. 347 cod. pen. e della successiva intimazione in

data 26 aprile 1979, numero 4496/78, indirizzata alla Capitaneria di

porto di Genova, nonché del telegramma 9 maggio 1979 inviato dal

detto Pretore al Comando Carabinieri, alla Questura ed alla

Capitaneria di porto di Genova ed ai Vigili urbani dei Comuni

rivieraschi.

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1981 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida.

Ritenuto che, con ricorso 15 maggio 1979 del Presidente del

Consiglio dei ministri (autorizzato con delibera del Consiglio stesso

del 27 novembre successivo) è stato sollevato conflitto di

attribuzione nei confronti del pretore di Genova, "in conseguenza

dell'istruttoria penale iniziata contro il Comandante del porto di

Genova (con comunicazione giudiziaria del 30 marzo 1979, per il reato

previsto dall'art. 347 cod. pen. in relazione all'art. 56 d.P.R. n.

616 del 1977), e della successiva intimazione in data 26 aprile,

indirizzata alla Capitaneria, di adottare convenienti provvedimenti ai

sensi dell'art. 219 cod. proc. pen. in ordine alla prosecuzione non

consentita dell'attività esplicata dagli stabilimenti balneari;

nonché del telegramma 9 maggio 1979, indirizzato al Comando

Carabinieri, alla Questura ed ai Vigili urbani dei comuni rivieraschi,

e in genere in relazione al comportamento del suddetto pretore nella

materia presa in considerazione dagli atti sopra richiamati";

che nel ricorso si assume che le denunciate iniziative del pretore

"certamente oltrepassavano l'ambito delle sue attribuzioni

istituzionali per invadere la sfera delle competenze

costituzionalmente garantite al potere esecutivo", poiché il

magistrato - muovendo dall'erroneo presupposto che risultassero già

trasferite agli organi regionali (per operatività della delega ex

art. 56 d.P.R. n. 616 cit.) le funzioni amministrative (tra cui quelle

relative alle concessioni demaniali) sul litorale marittimo per scopi

turistici e ricreativi - ha contestato al funzionario statale il

delitto di "usurpazione" di cui all'art. 347 cod. pen., in relazione

all'esercizio (che questi aveva continuato a fare) delle funzioni

predette, non tenendo conto che il funzionario stesso attuava, con

ciò, conformi direttive, impartite dal Governo, "nella sua esclusiva

competenza", di individuazione del contenuto dell'attività

amministrativa (articoli 92 a 97 della Costituzione).

Considerato che, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953,

la Corte è chiamata, in questa fase, a decidere in Camera di

consiglio se il ricorso sia ammissibile; vale a dire se il conflitto

sorga "tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà

dei poteri cui appartengono e per la delimitazione della sfera di

attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali";

che, dal punto di vista subiettivo, è sufficiente richiamare, per

quanto attiene alla legittimazione passiva del pretore di Genova, il

principio più volte affermato (cfr. ordinanze Corte nn. 228, 229 del

1975; n. 49 del 1977; n. 87 del 1978; n. 123 del 1979 e sentenza n.

231 del 1975) per cui "i singoli organi giurisdizionali, esplicando le

loro funzioni in situazione di piena indipendenza costituzionalmente

garantita, sono da considerarsi legittimati ... ad essere parti in

conflitti di attribuzione"; mentre, quanto alla legittimazione attiva,

non v'è dubbio che questa sussista nei confronti del Presidente del

Consiglio dei ministri che agisce anche in conformità a delibera del

Consiglio stesso (cfr. ordinanza n. 123 del 1979 cit.);

che difetta, invece, sotto il profilo obiettivo, la materia di un

conflitto;

che, infatti, perché si realizzino gli estremi di un conflitto

(come nella specie prospettato) per invasione da parte di organi

giurisdizionali, occorre in primo luogo che la menomazione lamentata

sia riferibile ad un atto o comportamento che si assuma inficiato da

un vizio che si concreti nell'esplicazione della giurisdizione fuori

dei presupposti che per legge ne condizionano l'esercizio (il che, in

precedenti fattispecie, è stato ritenuto in relazione al promovimento

dell'azione penale con riguardo a comportamenti coperti dalla

guarantigia dell'immunità, e ad ipotesi di estensione della

giurisdizione contabile a categorie di atti o soggetti che si assumeva

esserne esenti: cfr., rispettivamente, sentenza n. 81 del 1975; n. 110

del 1970; n. 211 del 1972);

che, invece, nella specie, nessuna ragione di illegittimità nei

sensi sopra indicati dell'esercizio della giurisdizione penale è

stata dedotta o prospettata, indirizzandosi ogni censura al merito

dell'imputazione (quale presupposta nella comunicazione giudiziaria ex

art. 304 cod. proc. pen. e negli altri connessi provvedimenti,

adottati dal pretore di Genova); dimodoché la Corte è chiamata ad

un non consentito sindacato (cfr. sentenza n. 289 del 1974) sul modo

in cui la giurisdizione stessa è stata in concreto esplicata; che

pertanto il ricorso è inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere