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Ordinanza 90/1981 ECLI:IT:COST:1981:90 Generato dall'IA

Ordinanza 90/1981 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 90/1981
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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secondo, e 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 90/1981 · Corte costituzionale: 513 (Provvedimenti urgenti

Parole chiave

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costi d'alloggio assegnazione di alloggio conguaglio equo canone riduzione del canone locativo pigione scalare

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
all'art. 3 della Costituzione, degli artt.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 27, comma

secondo, e 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti

in materia di edilizia residenziale pubblica) promosso con ordinanza

emessa il 18 settembre 1980 dal Tribunale di Piacenza, nel

procedimento civile vertente tra Guarino Catello ed altri e l'Istituto

autonomo case popolari della Provincia di Piacenza, iscritta al n. 768

del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 6 del 1981.

Udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1981 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata

sollevata questione di legittimità costituzionale, in relazione

all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 27, secondo comma e 28

legge 8 agosto 1977, n. 513, concernenti le modalità ed i criteri di

determinazione dei prezzi in materia di cessione degli alloggi

appartenenti agli Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.);

Considerato che questione identica è stata già dichiarata

infondata da questa Corte con la sentenza n. 122 del 1980 e

manifestamente infondata con l'ordinanza n. 194 del 1980;

Che non sono stati addotti né risultano motivi che possano

indurre la Corte a discostarsi da tale giurisprudenza.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 27, secondo comma e 28 della legge 8 agosto

1977, n. 513, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in

riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere