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Sentenza 81/1981 ECLI:IT:COST:1981:81 Generato dall'IA

Sentenza 81/1981 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 81/1981
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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l'illegittimità costituzionale degli articoli 29 e 73 legge 27 luglio

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Sentenza 81/1981 · Corte costituzionale: l'illegittimità costituzionale degli articoli 29 e 73 legge 27 luglio

Parole chiave

Generato dall'IA
art. 3 Cost

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
Giudice conciliatore di Catania in relazione all'art. 3 Cost.

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 73

della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di

immobili urbani) promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1979 dal

giudice conciliatore di Catania, nel procedimento civile vertente tra

Comis Santo e Tricomi Giuseppina, iscritta al n. 732 del registro

ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 353 del 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 29 aprile 1981 il Giudice relatore

Arnaldo Maccarone;

udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presi - dente

del Consiglio dei ministri.

:

Nel corso del procedimento civile istituito da Comis Santo contro

Tricomi Giuseppina avanti al Giudice conciliatore di Catania per

ottenere il rilascio di un immobile locato ad uso diverso

dall'abitazione che egli intendeva usare per ampliare la propria

attività di fabbricante di reti, la convenuta eccepiva

l'illegittimità costituzionale degli articoli 29 e 73 legge 27 luglio

1978, n. 392, in riferimento ai quali l'attore aveva fondato la

domanda di rilascio.

Secondo la convenuta le norme impugnate dovrebbero ritenersi in

contrasto con il principio di eguaglianza in quanto istituirebbero una

disparità di trattamento a svantaggio dei conduttori di immobili

urbani adibiti ad uso diverso dall'abitazione ed a favore dei

conduttori di immobili adibiti ad uso abitativo, senza che di ciò

possa rinvenirsi una ragionevole giustificazione.

Il Giudice conciliatore, con ordinanza emessa il 18 giugno 1979 si

è limitato a dare atto della eccezione suddetta trascrivendo

puramente e semplicemente le norme censurate ed il precetto

costituzionale invocato.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 353 del 29 dicembre 1979.

In questa sede si è costituito il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso come per legge dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha ritualmente depositato le proprie

deduzioni.

L'Avvocatura eccepisce preliminarmente l'assoluta carenza di

motivazione dell'ordinanza sia per quanto riguarda la rilevanza sia

per quanto riguarda la non manifesta infondatezza della questione e,

nel merito, chiede che sia dichiarata infondata.

:

L'ordinanza di rinvio non è idonea a promuovere un giudizio di

legittimità costituzionale.

Invero il Giudice conciliatore, limitandosi a trascrivere i dati

formali dell'eccezione prospettata dalla parte, senza alcun

riferimento alla motivazione, non ha ottemperato al disposto dell'art.

23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, secondo cui il giudice a quo deve

comunque chiaramente enunciare i termini ed i motivi della questione

che intende sottoporre alla Corte.

La questione deve pertanto essere dichiarata inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 29 e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata dal

Giudice conciliatore di Catania in relazione all'art. 3 Cost. con

l'ordinanza del 18 luglio 1979.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1981.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI- LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere