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Ordinanza 8/1981 ECLI:IT:COST:1981:8 Generato dall'IA

Ordinanza 8/1981 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 8/1981
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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proposta da Porello Giovanni, iscritta al n. 993 del registro ordinanze

Regesto Legislator

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Ordinanza 8/1981 · Corte costituzionale: 993 del registro ordinanze

Parole chiave

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amministrazione penitenziaria controllo periodico della detenzione regime penitenziario assistenza riabilitativa condizioni della detenzione preventiva diritti del detenuto
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 48, ultimo

comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (norme sull'ordinamento

penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), promosso con ordinanza emessa l'8 ottobre 1979 dalla

Sezione di sorveglianza della Corte di appello di Torino, sull'istanza

proposta da Porello Giovanni, iscritta al n. 993 del registro ordinanze

1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del

5 marzo 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1980 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che la sezione di sorveglianza presso il distretto della

Corte d'appello di Torino - con ordinanza emessa l'8 ottobre 1979 - ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, ultimo

comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in riferimento agli artt. 3

e 27 della Costituzione.

Considerato che questa Corte ha già dichiarato non fondata - con

la sentenza n. 107 del 1980 - identica questione di legittimità

costituzionale, e che il giudice a quo non adduce motivi che possano

indurre la Corte a discostarsi da tale precedente.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 48, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975,

n. 354 - in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione -

sollevata dalla sezione di sorveglianza presso il distretto della Corte

d'appello di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere