Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 79/1981 ECLI:IT:COST:1981:79 Generato dall'IA

Ordinanza 79/1981 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 79/1981
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

9, comma secondo, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

Regesto Legislator

Generato dall'IA

artt. 684 cod. pen, art. 21 della Costituzione; Ordinanza 79/1981 · Corte costituzionale: 9, comma secondo, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

Parole chiave

Generato dall'IA
accesso dei giornalisti agli atti punibilità dei mass media indagine per truffa diritto di stampa principio di pubblicità perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
artt. 684 cod. pen
costituzionale degli artt. 684 cod. pen.
art. 21 della Costituzione
riferimento all'art. 21 della Costituzione;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 684 cod.

pen. e 164, comma primo, n. l, cod. proc. pen., promosso con

ordinanza emessa il 25 ottobre 1979 dal Pretore di Bologna nel

procedimento penale a carico di Bianchi Lorenzo, iscritta al n. 954

del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 50 del 1980.

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1981 il Giudice

relatore Michele Rossano;

Ritenuto che il Pretore di Bologna, con ordinanza 25 ottobre 1979,

ha proposto la questione di legittimità costituzionale degli artt.

684 Cod. pen. e 164, comma, primo, n. 1, cod. proc. pen., in

riferimento all'art. 21 della Costituzione;

Considerato che questione identica è stata dichiarata non fondata

con la sentenza 29 gennaio 1981, n. 18, e che non sono prospettati

profili nuovi, né addotti motivi che possano indurre la Corte a

modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, comma secondo, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 684 cod. pen. e 164, comma primo, n. 1,

cod. proc. pen., proposta dal Pretore di Bologna, con ordinanza 25

ottobre 1979, in riferimento all'art. 21 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere