Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza 73/1981 ECLI:IT:COST:1981:73 Generato dall'IA

Sentenza 73/1981 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 73/1981
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ritenuto non manifestamente infondata la questione di costituzionalità

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 168 cod. pen; Sentenza 73/1981 · Corte costituzionale: ritenuto non manifestamente infondata la questione di costituzionalità

Parole chiave

Generato dall'IA
pena pecuniaria sospesa infrazione privilegiata infrazioni alle norme della circolazione pene e misure pena convenzionale restrizioni accessorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 168 cod. pen
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 168, n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 168, n. 1,

cod. pen., modificato dall'art. 13 del D.L. 11 aprile 1974, n. 99

(revoca della sospensione condizionale della pena) promosso con

ordinanza emessa il 17 aprile 1975 dal Pretore di Vittorio Veneto nel

procedimento penale a carico di Bottecchia Enzo, iscritta al n. 247

del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 202 del 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1981 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

:

1. - A seguito di avviso di procedimento, notificato il 22 marzo

1975, per contravvenzione nella vendita di pane, a Bottecchia Enzo,

sorpreso il 5 febbraio dello stesso anno a vendere a un cliente

occasionale, nella pubblica via della frazione Anzano del Comune di

Cappella Maggiore (e non già, com'è scritto nell'avviso di

procedimento, in Cordignano), il pane a pezzatura anziché a peso, il

Pretore di Vittorio Veneto, con ordinanza 17 aprile 1975, debitamente

comunicata e notificata, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202

del 30 luglio 1975 - letti gli atti del procedimento a carico del

Bottecchia, imputato di contravvenzioni, di cui agli artt. 17, ult.

cpv., e 44, lett. B), legge 4 luglio 1967, n. 580 (omessa apposizione

sul pane posto in vendita del prescritto cartellino con l'indicazione

del tipo), 23 e 44, lett. C), della stessa legge (vendita di pane a

pezzo anziché a peso), 26, primo comma, e 44, lett. B), della legge

medesima (trasporto di pane in recipienti sprovvisti della prescritta

copertura e chiusura), 26, ult. cpv. e 44, lett. B), della ripetuta

legge (vendita di pane in forma ambulante) - ha rilevato che

l'imputato aveva beneficiato il 18 marzo 1974 della sospensione

condizionale della pena dell'ammenda inflittagli con decreto penale, e

che con altro decreto gli si sarebbe dovuta contestare la recidiva

specifica reiterata e infraquinquennale, e, di conseguenza, ha

osservato che - secondo la "novellata" formulazione dell'art. 168 cod.

pen., di cui al d.l. 11 aprile 1974, n. 99 - la sospensione

condizionale della pena pecuniaria, di cui l'imputato aveva fruito

prima della riforma legislativa, non si sarebbe potuta revocare con

l'emanando decreto penale in quanto le contravvenzioni, delle quali

era in atto imputato, non erano state commesse entro i due anni dal

precedente decreto, né prevedevano pena detentiva. D'altro canto, non

sembrava - sempre a giudizio del Pretore - equo concedere una seconda

condizionale, pur avendovi l'imputato diritto a norma dell'art. 164,

ult. cpv., cod. pen., in quanto, così statuendo, la pena da

infliggere sarebbe ineseguibile in caso di nuova condanna, nei termini

stabiliti, a pena pecuniaria per delitto posteriormente commesso.

Constatatane in tal guisa la rilevanza, il giudice a quo ha

ritenuto non manifestamente infondata la questione di costituzionalità

dell'art. 168, n. 1, cod. pen. (modificato con l'art. 13 d.l. 11

aprile 1974, n. 99) nella parte in cui prevede che la sospensione

condizionale della pena non sia revocabile nei confronti del

condannato il quale, nei termini stabiliti, commetta un delitto ovvero

una contravvenzione della stessa natura, per cui venga inflitta una

pena pecuniaria.

La violazione dell'art. 3, assunto a parametro di legittitimità,

è stata dal Pretore di Vittorio Veneto ravvisata vuoi in ciò che con

la riforma si sarebbe istituita disparità evidente di trattamento tra

coloro che commettono reati sanzionati con pena pecuniaria per non

essere la sospensione fruita da questi ultimi soggetta a revoca in

caso di successiva condanna a pena pecuniaria, vuoi in ciò che la

disparità di trattamento non sarebbe giustificata dalla diversa

intensità delle sanzioni, per non essere multa e ammenda

qualificabili pene di secondaria importanza rispetto alle pene

detentive.

2. - Avanti la Corte non si è costituito il Bottecchia; ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto,

depositato il 19 agosto 1975, in cui l'Avvocatura generale dello Stato

ha concluso per la irrilevanza della questione resa palese dall'avere

a torto concepito il Pretore la sospensione come oggetto di "diritto"

dell'imputato, e, comunque, per l'infondatezza, non essendo

ingiustificata una diversità di disciplina radicata su situazioni

obiettivamente diverse, quali la condizione di chi ha subito pena

pecuniaria e di colui al quale è stata inflitta pena detentiva.

Argomentazioni e conclusioni, nelle quali l'avvocato dello Stato

Chiarotti ha insistito alla pubblica udienza dell'8 gennaio 1981,

nella quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione.

:

Il dispositivo dell'ordinanza di rimessione impugna l'articolo

168, primo comma n. 1, cod. pen., là dove non si prevede che la

sospensione condizionale della pena "sia revocabile nei confronti del

condannato il quale, nei termini stabiliti, commetta un delitto ovvero

una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una

pena pecuniaria".

Poiché il primo comma dell'art. 168 configura tassativamente la

ipotesi in cui la sospensione va revocata di diritto, ne segue che il

giudice a quo chiede in sostanza che questa Corte introduca una nuova

ipotesi di revoca obbligatoria mediante una sentenza di accoglimento.

Senonché il fondamentale principio di legalità dei reati e delle

pene preclude comunque alla Corte la creazione di una norma penale

siffatta, dalla quale verrebbero a discendere effetti sfavorevoli al

reo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di costituzionalità dell'art.

168, n. 1, cod. pen. (modif. dall'art. 13 d.l. 11 aprile 1974, n. 99),

sollevata dal Pretore di Vittorio Veneto con la ordinanza 17 aprile

1975 (reg. ord. n. 247/1975).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere