Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 69/1981 ECLI:IT:COST:1981:69 Generato dall'IA

Ordinanza 69/1981 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 69/1981
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 del

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 69/1981 · Corte costituzionale: 325 del

Parole chiave

Generato dall'IA
effetti dell'incostituzionalità costituzionalità delle leggi violazione di norme di protezione applicazione delle leggi principio della continuità legge d'applicazione immediata
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 378, comma

terzo, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F (Testo delle leggi

sui lavori pubblici), promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1980

dal pretore di Valentano nei procedimenti penali riuniti a carico di

Serafini Armando ed altri, iscritta al n. 706 del registro ordinanze

1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 del

1980.

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1981 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Considerato che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata, in

relazione agli artt. 3 e 112 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 378, comma terzo, della legge 20 marzo 1865,

n. 2248 all. F, nel testo modificato dalla legge 19 novembre 1921, n.

1688, in quanto attribuisce all'Ingegnere Capo del Genio Civile, per

determinati reati contravvenzionali, la titolarità esclusiva

dell'azione penale, il cui esercizio è rimesso alla di lui

valutazione discrezionale;

Ritenuto che tale questione è stata già decisa da questa Corte

con sentenza n. 84 del 1979, con la quale è stata dichiarata

l'illegittimità costituzionale della norma impugnata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 378, terzo comma, della legge 20 marzo 1865,

n. 2248, all. F, nel testo modificato dalla legge 19 novembre 1921, n.

1688 - già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n.

84 del 1979 - sollevata dal Pretore di Valentano con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere