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Ordinanza 67/1981 ECLI:IT:COST:1981:67 Generato dall'IA

Ordinanza 67/1981 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 67/1981
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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l'illegittimità costituzionale dell'art. 2096, terzo comma, cod. civ.

Regesto Legislator

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Ordinanza 67/1981 · Corte costituzionale: 2096, terzo comma, cod. civ.

Parole chiave

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protezione dalla disdetta effetti dell'incostituzionalità licenziamento per motivi economici validità del contratto a termine soppressione di posti di lavoro soppressione di prestazioni d'invalidità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2096,

terzo comma, cod. civ., (Rapporto di lavoro in prova) nella parte

concernente l'indennità di anzianità di cui all'art. 2120 stesso

codice, promossi con le seguenti ordinanze:

1. - ordinanza emessa il 4 gennaio 1980 dal Pretore di Brescia nel

procedimento civile vertente tra Marchetti Vittorio e la S.p.a. CIP -

ZOO Alimentari, iscritta al n. 107 del registro ordinanze 1980 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 1980;

2. - ordinanza emessa il 21 febbraio 1980 dal Pretore di Milano

nel procedimento civile vertente tra De Leeuw Maria e Rotostrat,

iscritta al n. 420 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 1980.

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1981 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Considerato che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata,

in relazione agli artt. 3 e 36 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2096, terzo comma, cod. civ. nella parte in

cui non riconosce il diritto all'indennità di anzianità di cui

all'art. 2120 stesso codice al lavoratore assunto con patto di prova

nel caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova

medesimo.

Ritenuto che tale questione è stata già decisa da questa Corte,

successivamente all'emanazione della predetta ordinanza, con sentenza

n. 189 del 1980, con la quale è stata, tra l'altro, dichiarata

l'illegittimità costituzionale dell'art. 2096, terzo comma, cod. civ.

nella parte impugnata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2096, terzo comma, cod. civ. - già

dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte impugnata, con

sentenza n. 189 del 1980 - sollevata dai Pretori di Brescia e di

Milano con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere