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Ordinanza 66/1981 ECLI:IT:COST:1981:66 Generato dall'IA

Ordinanza 66/1981 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 66/1981
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, promosso con ordinanza emessa il 16

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 66/1981 · Corte costituzionale: del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, promosso con ordinanza emessa il 16

Parole chiave

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valutazione dell'idoneità alla guida perizia medica aggiornata perizia psichiatrica insufficiente guida nonostante revoca della patente esame medico complementare riesame dell'asilo

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
consentito, sollevata in relazione all'art. 3 Cost.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma

secondo, della legge 5 maggio 1976, n. 313 (Nuove norme sugli

autoveicoli industriali) che ha sostituito l'art. 121, comma terzo,

del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, promosso con ordinanza emessa il 16

gennaio 1980 dal pretore di Polizzi Generosa, nel procedimento penale

a carico di Richiusa Giuseppe, iscritta al n. 723 del registro

ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 311 dell'anno 1980.

Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1981 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Considerato che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata

questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma,

del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione

stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo

sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte

in cui punisce con l'ammenda di L. 800.000 e con quindici giorni di

arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta

quintali il peso complessivo consentito, in relazione all'art. 3

Cost., già dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 50

del 1980 e manifestamente infondata con ordinanze nn. 167 e 195 del

1980;

Ritenuto che tale questione, motivata con i medesimi argomenti

già esaminati e disattesi, va dichiarata manifestamente infondata;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme

concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvate con

d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della

legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda

di L. 800.000 e con 15 giorni di arresto chiunque circoli con un

veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo

consentito, sollevata in relazione all'art. 3 Cost. dal pretore di

Polizzi Generosa con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere