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Ordinanza 61/1981 ECLI:IT:COST:1981:61 Generato dall'IA

Ordinanza 61/1981 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 61/1981
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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e dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, in

Regesto Legislator

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Ordinanza 61/1981 · Corte costituzionale: e dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, in

Parole chiave

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generalità e uniformità dell'imposizione diritti del contribuente imposta locale riscossione di tasse tassazione secondo il potere d'apprezzamento tassa di compensazione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4 e 7

del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina

dell'imposta locale sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 14

gennaio 1980 dalla Commissione tributaria di primo grado di Ferrara,

sul ricorso proposto da Mantovani Ginaldo, iscritta al n. 704 del

registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 318 del 1980.

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1981 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Ferrara,

mediante un'ordinanza emessa il 14 gennaio 1980, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, 4 e 7 del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 ("Istituzione e disciplina

dell'imposta locale sui redditi"), per pretesa violazione degli artt.

3, 35 e 53 della Costituzione.

Considerato che la questione concernente gli artt. 1 e 7 del

d.P.R. n. 599 del 1973, in riferimento ai predetti parametri

costituzionali, è stata già risolta dalla Corte, con la sentenza n.

42 del 1980: la quale ha dichiarato, da una parte, "l'illegittimità

costituzionale dell'art. 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825,

e dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, in

quanto non escludono i redditi di lavoro autonomo, che non siano

assimilabili ai redditi d'impresa, dall'imposta locale sui redditi";

ed ha invece precisato, d'altra parte, che non si rende necessario

pronunciare il corrispondente annullamento dell'art. 7 del citato

decreto presidenziale, "poiché la disciplina delle deduzioni a favore

dei lavoratori autonomi è resa a sua volta inoperante, circa i

rapporti ai quali non possa più essere applicato l'art. 1, già in

forza della dichiarazione d'illegittimità parziale della disciplina

riguardante il presupposto dell'imposta locale sui redditi";

considerato, invece, che l'impugnativa dell'art. 4 del d.P.R. n.

599 del 1973 (sulla base imponibile dell'imposta in esame) non è

sorretta da alcuna motivazione, concernente sia la rilevanza sia la

non manifesta infondatezza della questione medesima.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1 e 7 del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 599 (sollevata in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost.,

con l'ordinanza indicata in epigrafe), già decisa con sentenza n. 42

del 1980;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. n. 599 del 1973,

sollevata in riferimento agli artt. 3,35 e 53 Cost., con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere