Ordinanza 60/1981 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAmediante un'ordinanza emessa l'11 aprile 1978 (ma pervenuta alla Corte
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 53 della Costituzione; Ordinanza 60/1981 · Corte costituzionale: mediante un'ordinanza emessa l'11 aprile 1978 (ma pervenuta alla Corte
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanza
emessa l'11 aprile 1978 dalla Commissione tributaria di 2 grado di
Milano sul ricorso proposto da Brivio Giuseppe ed altri, iscritta al
n. 699 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 318 del 1980.
Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1981 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che la Commissione tributaria di 2 grado di Milano,
mediante un'ordinanza emessa l'11 aprile 1978 (ma pervenuta alla Corte
il 16 settembre 1980), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, in
riferimento all'art. 53 della Costituzione.
Considerato che la questione è stata già decisa dalla Corte, con
sentenza 8 novembre 1979, n. 126, che ha dichiarato la illegittimità
costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e
dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, "nella parte in cui
le disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di valore
imponibile netto determinano - in relazione al periodo di formazione
dell'incremento stesso - ingiustificata disparità di trattamento fra
i soggetti passivi del tributo", ed ha dichiarato non fondate le
questioni di costituzionalità degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, sollevate in riferimento agli artt. 3,
42, 47 e 53 della Costituzione; e che nell'ordinanza non sono
prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre
la Corte a modificare la propria giurisprudenza;
che, peraltro, successivamente alla decisione di questa Corte, la
disciplina normativa dell'INVIM è stata modificata con decreto -
legge 12 novembre 1979, n. 571, convertito con modificazioni nella
legge 12 gennaio 1980, n. 2, la quale ha soppresso l'art. 14 del
d.P.R. n. 643 del 1972, sostituito l'art. 15, e regolato le misure
delle aliquote stabilite per gli anni 1979 e 1980 ai sensi dell'art.
16, statuendo che le nuove disposizioni si applicano anche ai rapporti
sorti prima della loro entrata in vigore ed a tale data non ancora
definiti, "per i quali tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non
può in ogni caso superare quello determinabile con i criteri
contenuti nelle norme precedentemente in vigore" (art. 3);
che conseguentemente si ravvisa la necessità di disporre la
restituzione degli atti al giudice a quo, perché accerti se, ed in
quale misura, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di
secondo grado di Milano.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE
FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere