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Ordinanza 6/1981 ECLI:IT:COST:1981:6 Generato dall'IA

Ordinanza 6/1981 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 6/1981
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ricorso proposto da Avemaria Anna contro l'I.N.P.S., iscritta al n. 400

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 6/1981 · Corte costituzionale: 400

Parole chiave

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pensione d'invalidità incapacità al lavoro preesistente sospensione delle prestazioni d'invalidità copertura dell'assicurazione invalidità rendita per superstiti rendita d'invalidità per coniugi

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
all'art. 3 della Costituzione, dell'art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, ultimo

comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti

pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) promosso con

ordinanza emessa il 4 dicembre 1979 dalla Corte di cassazione, sul

ricorso proposto da Avemaria Anna contro l'I.N.P.S., iscritta al n. 400

del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 215 del 6 agosto 1980.

Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1980 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida.

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 4

dicembre 1979, ha sollevato questione di legittimità, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 24, ultimo comma, della legge

30 aprile 1969, n. 153, per la parte in cui esclude, dal diritto alla

pensione di riversibilità, i fratelli e le sorelle superstiti divenuti

inabili al lavoro in epoca successiva alla morte del proprio

collaterale.

Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non

fondata da questa Corte con sentenza n. 8 del 1980 e che non vengono

addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dalla

precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 24, ultimo comma, della legge 30 aprile 1969,

n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di

sicurezza sociale) sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe, e

già dichiarata non fondata con la sentenza n. 8 del 1980.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere