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Ordinanza 59/1981 ECLI:IT:COST:1981:59 Generato dall'IA

Ordinanza 59/1981 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 59/1981
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.

Regesto Legislator

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art. 583 c.p, art. 3 della Costituzione, art. 24 della Costituzione; Ordinanza 59/1981 · Corte costituzionale: della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.

Parole chiave

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infortuni sul lavoro parità fra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile disparità di trattamento molestie sul luogo di lavoro prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni lavoro usurante

Disposizioni normative citate

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art. 583 c.p
di un organo) o dal secondo comma dell'art. 583 c.p.
art. 3 della Costituzione
sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione con l'ordinanza
art. 24 della Costituzione
ordinanza in relazione all'art. 24 della Costituzione.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.P.R.

4 agosto 1978, n. 413 (Concessione di amnistia e indulto), promosso

con ordinanza emessa il 26 febbraio 1980 dal Pretore di Belluno, nel

procedimento penale a carico di Triches Daniele, iscritta al n. 407

del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 249 del 1980;

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1981 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che con ordinanza emessa dal pretore di Belluno il 26

febbraio 1980 è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.

2 lett. a) del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, nella parte in cui

esclude l'applicazione dell'amnistia ai reati di lesioni colpose gravi

e gravissime, commessi con violazione delle norme per la prevenzione

degli infortuni sul lavoro, che abbiano determinato le conseguenze

previste dal primo comma, n. 2 (indebolimento permanente di un senso o

di un organo) o dal secondo comma dell'art. 583 c.p. (lesioni

personali gravissime); per il dubbio che ciò realizzi

un'ingiustificata discriminazione in raffronto agli stessi reati, se

compiuti in violazione delle norme sulla circolazione stradale, che

rientrano nell'ambito dell'amnistia.

Considerato che la medesima questione è stata già prospettata

alla Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 59 del 16 aprile

1980, ne ha dichiarato l'infondatezza in relazione all'art. 3 della

Costituzione e la inammissibilità in riferimento all'art. 24 della

Costituzione per assoluta carenza di motivazione;

che nell'ordinanza di rimessione non vengono prospettati ulteriori

profili né addotti nuovi argomenti sostanziali.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1. - dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, lett. a) del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413,

sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione con l'ordinanza

del pretore di Belluno descritta in epigrafe;

2. - dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale della predetta norma sollevata con la medesima

ordinanza in relazione all'art. 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere