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Ordinanza 57/1981 ECLI:IT:COST:1981:57 Generato dall'IA

Ordinanza 57/1981 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 57/1981
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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procedimento penale a carico di Patrioli Eitel, iscritta al n. 150 del

Regesto Legislator

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art. 583 cod. pen, art. 3 della Costituzione, art. 24 della Costituzione; Ordinanza 57/1981 · Corte costituzionale: 150 del

Parole chiave

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parità fra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile disparità di trattamento prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni infortuni sul lavoro molestie sul luogo di lavoro vittima di infortunio

Disposizioni normative citate

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art. 583 cod. pen
di un senso o di un organo) e dal secondo comma dell'art. 583 cod.
art. 3 della Costituzione
sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione con le ordinanze
art. 24 della Costituzione
ordinanze in relazione all'art. 24 della Costituzione.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2,

lett. a, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (concessione di amnistia e

indulto) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 7 novembre 1979 dal Pretore di Pieve di

Cadore nel procedimento penale a carico di Bortoluzzi Giuseppe ed

altro, iscritta al n. 1014 del registro ordinanze 1979 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71 del 1980;

2) ordinanza emessa il 21 novembre 1979 dal Pretore di Pieve di

Cadore nel procedimento penale a carico di De Silvestro Bruno ed

altro, iscritta al n. 1028 del registro ordinanze 1979 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71 del 1980;

3) ordinanza emessa il 19 ottobre 1979 dal Tribunale di Belluno

nel procedimento penale a carico di Mazzocco Zelindo, iscritta al n.

92 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 105 del 1980;

4) ordinanza emessa il 6 dicembre 1979 dal Pretore di Feltre nel

procedimento penale a carico di Patrioli Eitel, iscritta al n. 150 del

registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 124 del 1980;

5) ordinanza emessa il 12 dicembre 1979 dal Pretore di San Donà

di Piave nel procedimento penale a carico di Pavanetto Antonio,

iscritta al n. 160 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 138 del 1980.

Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1980 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che con cinque ordinanze emesse rispettivamente il 7 e 21

novembre 1979 dal pretore di Pieve di Cadore, il 19 ottobre 1979 dal

tribunale di Belluno, il 6 e 12 dicembre 1979 dai pretori di Feltre e

di San Donà di Piave, è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3

e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, lett. a, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, nella parte in

cui esclude l'applicazione dell'amnistia ai reati di lesioni colpose

gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme per la

prevenzione degli infortuni sul lavoro, che abbiano determinato le

conseguenze previste dal primo comma n. 2 (indebolimento permanente

di un senso o di un organo) e dal secondo comma dell'art. 583 cod.

pen. (lesioni personali gravissime); per il dubbio che ciò realizzi

un'ingiustificata discriminazione in raffronto agli stessi reati, se

compiuti in violazione delle norme sulla circolazione stradale, che

rientrano nell'ambito della amnistia.

Considerato che la medesima questione è stata già prospettata

alla Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 59 del 16 aprile

1980, ne ha dichiarato l'infondatezza in relazione all'art. 3 della

Costituzione e la inammissibilità in riferimento all'art. 24 della

Costituzione per assoluta carenza di motivazione;

che nelle ordinanze di rimessione non vengono prospettati

ulteriori profili né addotti nuovi argomenti sostanziali.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, lett. a, d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413,

sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione con le ordinanze

descritte in epigrafe;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale della predetta norma sollevata con le medesime

ordinanze in relazione all'art. 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere