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Ordinanza 5/1981 ECLI:IT:COST:1981:5 Generato dall'IA

Ordinanza 5/1981 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 5/1981
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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pensionistica di guerra), promosso con ordinanza emessa il 5 marzo 1976

Regesto Legislator

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art. 43 d.P.R. 915/1978; Ordinanza 5/1981 · Corte costituzionale: pensionistica di guerra), promosso con ordinanza emessa il 5 marzo 1976

Parole chiave

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rendita per genitori diritti dello stato di famiglia indennità in caso di paternità diritto agli assegni per figli imposizione della famiglia ripartizione della rendita per coniugi

Disposizioni normative citate

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art. 43 d.P.R. 915/1978
di integrazione della pensione di guerra spettante alla vedova (art. 43
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 61, primo

comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle

disposizioni sulle pensioni di guerra), e dell'art. 49, primo comma,

della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione

pensionistica di guerra), promosso con ordinanza emessa il 5 marzo 1976

dalla Corte dei conti - Sez. II giurisdizionale, sul ricorso proposto

da Sega Elisabetta ved. Stoppa, iscritta al n. 289 del registro

ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 145 del 3 giugno 1976.

Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1980 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che con ordinanza n. 289 r.o. 1976 del 5 marzo 1976 è

stata sollevata dalla Corte dei conti, Sezione II giurisdizionale,

questione incidentale di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 3, primo comma, della Costituzione, degli artt. 61 della legge

10 agosto 1950, n. 648 e 49 della legge 18 marzo 1968, n. 313, nella

parte in cui escludono il diritto all'integrazione spettante sulla

pensione di guerra al genitore superstite per le figlie, quando queste

ultime non siano nubili; per il dubbio che ciò realizzi

un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei genitori

con figli maschi, cui l'integrazione spetta comunque - sussistendo le

altre condizioni (minore età, inabilità, ecc.) - ancorché questi

ultimi non siano celibi.

Considerato che nelle more del giudizio è sopravvenuto il d.P.R.

23 dicembre 1978, n. 915, il quale, innovando la normativa impugnata,

ha eliminato le discriminazioni a danno delle figlie non nubili in tema

di integrazione della pensione di guerra spettante alla vedova (art. 43

d.P.R. 915/1978); che la nuova disciplina si applica a tutte le

pensioni di guerra il cui diritto sia sorto per fatti avvenuti dal 29

settembre 1911 (art. 133 d.P.R. citato); che, di conseguenza, si rende

necessario restituire gli atti al giudice a quo, affinché accerti,

alla stregua della nuova normativa, se la sollevata questione sia

tuttora rilevante.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere