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Sentenza 44/1981 ECLI:IT:COST:1981:44 Generato dall'IA

Sentenza 44/1981 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 44/1981
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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30 novembre 1976, avente ad oggetto: "Autorizzazione alla Cassa rurale

Regesto Legislator

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Sentenza 44/1981 · Corte costituzionale: 30 novembre 1976, avente ad oggetto: "Autorizzazione alla Cassa rurale

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri

con ricorso nei confronti del Presidente della Regione Sicilia,

notificato l'8 aprile 1977, depositato in cancelleria il 21 aprile

1977 ed iscritto al n. 8 del registro 1977, per conflitto di

attribuzione sorto a seguito del decreto del Presidente della Regione

30 novembre 1976, avente ad oggetto: "Autorizzazione alla Cassa rurale

ed artigiana L'Unione, Soc. Coop. a r.ill. con sede in Camastra, ad

istituire una agenzia nel comune di Licata, località Oltreponte".

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione Sicilia;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice

relatore Antonio La Pergola;

uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente

del Consiglio dei ministri e l'avvocato Salvatore Villari per la

Regione Siciliana.

:

Il Presidente del Consiglio dei ministri nel sollevare il

conflitto ha impugnato il decreto del Presidente della Regione

Sicilia, emanato in data 30 novembre 1976 col quale si autorizzava in

località Oltreponte del comune di Licata l'apertura di un'agenzia

della Cassa rurale ed artigiana L'Unione.

Il suddetto decreto è impugnato per non essere stato

preventivamente trasmesso alla Banca d'Italia il relativo schema, come

previsto dalla lett. c) dell'art. 3 del d.P.R. 27 giugno 1952, n.

1133 ("Norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di

credito e risparmio"), nell'ipotesi in cui una banca che svolga la

propria attività nel solo ambito della Regione intenda aprire

un'agenzia in località nella quale già operi un istituto di credito

di diritto pubblico o di interesse nazionale (nel comune di Licata

opera, nella specie, un'agenzia del Banco di Sicilia).

Si è costituito il Presidente della Regione Sicilia chiedendo in

via principale che il ricorso sia dichiarato inammissibile e in via

sussidiaria che il ricorso stesso sia respinto.

Con ulteriori deduzioni depositate il 6 marzo 1979, l'Avvocatura

dello Stato e la difesa della Regione Sicilia hanno rilevato

congiuntamente che l'atto regionale, che ha dato luogo al conflitto,

è stato revocato dal Presidente della Regione Sicilia con decreto 8

aprile 1978 pubblicato nella G.U.R.S. n. 25 del 10 giugno 1978.

Si chiede pertanto che la Corte voglia dichiarare cessata la

materia del contendere.

Tale richiesta viene di nuovo avanzata alla Corte con deduzioni di

analogo Contenuto della difesa della Regione, depositate il 12

novembre 1980.

:

Con decreto 8 aprile 1978 il Presidente della Regione Sicilia ha

provveduto alla revoca del provvedimento impugnato. La revoca è stata

disposta appunto perché "nel caso del suddetto d.p.n. 53053

ricorrono gli estremi di cui all'art. 3 lett. c) del d.P.R. 27 giugno

1952, n. 1133 e conseguentemente l'obbligo della trasmissione alla

Banca d'Italia dello schema di provvedimento".

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di

cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

GIOVANNI VITALE - Cancelliere