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Ordinanza 38/1981 ECLI:IT:COST:1981:38 Generato dall'IA

Ordinanza 38/1981 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 38/1981
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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legalmente ed effettivamente separati, il cumulo dei redditi familiari

Regesto Legislator

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Ordinanza 38/1981 · Corte costituzionale: legalmente ed effettivamente separati, il cumulo dei redditi familiari

Parole chiave

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responsabilità fiscale solidale dei coniugi imposizione della famiglia reddito del coniuge contributo straordinario in denaro contributo per gli assegni familiari deficit dell'unione coniugale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1,

3 e 4 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (Disposizioni in materia di

imposte sui redditi e sulle successioni), promossi con otto ordinanze

emesse il 7 febbraio 1977 dalla Commissione tributaria di primo grado

di Larino, iscritte ai nn. da 333 a 338, 497 e 498 del registro

ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 265 e 353 del 1977.

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1980 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che con otto ordinanze di rimessione, emesse dalla

Commissione tributaria di primo grado di Larino il 7 febbraio 1977 e

indicate in epigrafe, viene sollevata questione incidentale di

legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 29, 31 e 53

della Costituzione, degli artt. 1, 3 e 4 della legge 2 dicembre 1975,

n. 576, nella parte in cui dispongono, nei confronti dei coniugi non

legalmente ed effettivamente separati, il cumulo dei redditi familiari

qualora il totale di essi superi i sette milioni di lire.

Considerato che successivamente alle ordinanze di rimessione è

sopravvenuta la legge 13 aprile 1977, n. 114, la quale, introducendo

modificazioni alla disciplina dell'IRPEF, ha abrogato le norme

impugnate (art. 1 citata legge n. 114 del 1977), dettando altresì una

normativa transitoria per l'imposta dovuta dai coniugi per redditi

posseduti nell'anno 1975 (articoli 19, 20 e 21 legge citata);

che nella fattispecie il debito d'imposta oggetto dei giudizi a

quibus si riferisce precisamente ai redditi percepiti nell'anno 1975.

Considerato pertanto che si rende necessaria, previa riunione dei

giudizi aventi identico oggetto, la restituzione degli atti al giudice

che ha emesso le ordinanze di rimessione affinché riesamini, alla

stregua dello jus superveniens, se la questione sollevata sia tuttora

rilevante.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di

primo grado di Larino.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere