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Sentenza 2/1981 ECLI:IT:COST:1981:2 Generato dall'IA

Sentenza 2/1981 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 2/1981
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Alberto e la S.a.s. Immobilare S. Teresa, iscritta al n. 2 del registro

Regesto Legislator

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Sentenza 2/1981 · Corte costituzionale: Alberto e la S.a.s. Immobilare S. Teresa, iscritta al n. 2 del registro

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3

e 4 della legge 1 dicembre 1956, n. 1426 (Norme sulla liquidazione dei

compensi ai consulenti tecnici d'ufficio), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 novembre 1978 dal pretore di Mestre

sull'istanza proposta da Facco Pieragostino, iscritta al n. 111 del

registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 102 dell'11 aprile 1979;

2) ordinanza emessa il 17 novembre 1979 dal Giudice istruttore del

tribunale di Piacenza nel procedimento civile vertente tra Mambriani

Alberto e la S.a.s. Immobilare S. Teresa, iscritta al n. 2 del registro

ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 71 del 12 marzo 1980;

3) ordinanza emessa il 21 agosto 1979 dal pretore di Piedimonte

Matese sull'istanza proposta da Simeone Vittorio, iscritta al n. 33 del

registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 78 del 19 marzo 1980.

Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1980 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

:

Con le ordinanze indicate in epigrafe, emesse rispettivamente dal

pretore di Mestre, dal tribunale di Piacenza e dal pretore di

Piedimonte Matese il 13 novembre 1978, il 17 novembre 1979 ed il 21

agosto 1979, sono state sollevate questioni incidentali di legittimità

costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre 1956, n.

1426 (recante norme sulla liquidazione dei compensi ai consulenti

tecnici d'ufficio): a) in riferimento agli artt. 36 e 3, primo comma,

Cost., per il dubbio che i compensi previsti dalle norme impugnate

siano inadeguati alla qualità e quantità della prestazione e

determinino un'ingiustificata disparità retributiva a danno dei

consulenti d'ufficio in raffronto ai consulenti tecnici di parte e ad

altri ausiliari del giudice, il cui compenso non è disciplinato dalla

legge impugnata (ordinanze 111 r.o. 1979 e 33 r.o. 1980); b) in

riferimento agli artt. 53, primo comma, e 108, secondo comma, Cost.,

per il dubbio che l'inadeguatezza dei compensi determini a carico dei

consulenti d'ufficio un onere di concorrere alle spese pubbliche senza

riguardo alla loro capacità contributiva e non assicuri ai medesimi la

necessaria indipendenza (ordinanza n. 2 r.o. 1980).

:

Nelle more del giudizio è sopravvenuta la legge 8 luglio 1980, n.

319, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 25 luglio

successivo, recante nuovi criteri per i compensi ai consulenti tecnici,

interpreti e traduttori.

La nuova normativa, tuttavia, non può applicarsi retroattivamente,

riguardando spese di giustizia, che devono essere liquidate secondo la

legge in vigore all'epoca dell'effettivo svolgimento delle prestazioni

da parte degli ausiliari del giudice.

Peraltro la medesima questione sollevata con le ordinanze di

rimessione in riferimento agli artt. 36 e 3, primo comma, della

Costituzione, è già stata esaminata da questa Corte, che l'ha

dichiarata non fondata con sentenza n. 88 del 1970 e manifestamente

infondata con ordinanza n. 69 del 1979.

Quanto alla nuova questione ora sollevata con l'ordinanza n. 2 r.o.

1980 in riferimento agli artt. 53, primo comma, e 108, secondo comma,

della Costituzione essa non è fondata, in primo luogo perché il

principio della capacità contributiva contenuto nell'art. 53 non può

trovare applicazione riguardo a prestazioni di "facere", come quelle

degli ausiliari del giudice, che non hanno palesemente alcuna attinenza

con gli obblighi tributari; in secondo luogo perché la tutela

dell'indipendenza dei giudici sancita dall'art. 108 non si estende agli

ausiliari del magistrato, applicandosi invece - per costante

giurisprudenza di questa Corte - solo a quegli "estranei" che siano

chiamati a partecipare alla funzione giurisdizionale, come ad esempio i

componenti "laici" delle corti d'assise, dei tribunali dei minorenni,

delle sezioni specializzate agrarie, ecc. (ord. n. 86 del 1964 e sent.

n. 190 del 1974).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre

1956, n. 1426, sollevata in riferimento agli artt. 36 e 3 della

Costituzione e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 88 del

1970 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 69 del 1979;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

delle disposizioni di legge sub a), sollevata in riferimento agli artt.

53, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere