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Sentenza 190/1981 ECLI:IT:COST:1981:190 Generato dall'IA

Sentenza 190/1981 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 190/1981
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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irreperibile con provvedimento del Giudice di sorveglianza di Padova in

Regesto Legislator

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art. 645 cod. proc. pen, art. 651 cod. proc. pen, artt. 231 cod. pen, art. 651 c.p, art. 13 Cost, art. 645 c.p; Sentenza 190/1981 · Corte costituzionale: irreperibile con provvedimento del Giudice di sorveglianza di Padova in

Parole chiave

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legalità del fermo restrizione di libertà legittimità della carcerazione preventiva diritti del detenuto detenzione eccessiva carcerazione cautelativa

Disposizioni normative citate

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art. 645 cod. proc. pen
data 28 luglio 1978, a norma dell'art. 645 cod. proc. pen., essendo
art. 651 cod. proc. pen
del Romanin a norma dell'art. 651 cod. proc. pen., che consente,
artt. 231 cod. pen
vigilata in altra detentiva, ai sensi degli artt. 231 cod. pen.
art. 651 c.p
questione - osservando che "qualora l'art. 651 c.p.p.
art. 13 Cost
ricondotto nell'alveo della previsione dell'art. 13 Cost., dovrebbe
art. 645 c.p
vigilato dal magistrato di sorveglianza (art. 645 c.p.p.), osservando
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 651, commi

secondo e terzo cod. proc. pen. (provvedimenti in caso

d'irreperibilità del vigilato) promosso con ordinanza emessa il 27

novembre 1978 dal Magistrato di sorveglianza del Tribunale di Padova,

nel procedimento di misura di sicurezza a carico di Romanin Gianni,

iscritta al n. 28 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 80 del 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 ottobre 1981 il Giudice relatore

Arnaldo Maccarone;

Udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

:

Nel corso dell'esecuzione della misura di sicurezza della libertà

vigilata a carico di Romanin Gianni, questi venne dichiarato

irreperibile con provvedimento del Giudice di sorveglianza di Padova in

data 28 luglio 1978, a norma dell'art. 645 cod. proc. pen., essendo

rimaste infruttuose le richieste espletate dall'autorità di P.S. ai

fini di procedere alla consegna della carta precettiva contenente le

prescrizioni dettate dal Giudice ai fini dell'esecuzione della detta

misura.

Successivamente, il 14 novembre 1978, la P.S. procedeva all'arresto

del Romanin a norma dell'art. 651 cod. proc. pen., che consente,

appunto, all'autorità di P.S. di procedere, in ogni tempo, all'arresto

della persona sottoposta a libertà vigilata e dichiarata irreperibile,

mettendola a disposizione del Giudice di sorveglianza entro quarantotto

ore dall'arresto. Arresto che, secondo l'ultimo comma del citato art.

651 "è mantenuto fino al provvedimento del Giudice di sorveglianza, ma

non altre trenta giorni".

Il Giudice di sorveglianza, nel procedimento istituito a seguito di

quanto sopra a carico del Romanin per la conversione della libertà

vigilata in altra detentiva, ai sensi degli artt. 231 cod. pen. e 636

segg. cod. proc. pen., con ordinanza emessa il 27 novembre 1978 ha

ritenuto che la previsione dell'arresto nei termini ed alle condizioni

di cui all'art. 651 cod. proc. pen. sia in contrasto con l'art. 13,

terzo comma, della Costituzione, in quanto non richiederebbe la

convalida dell'arresto stesso da parte dell'autorità giudiziaria entro

il termine di quarantotto ore espressamente indicato dalla norma

costituzionale per qualsiasi provvedimento restrittivo della libertà

personale adottato dalla autorità di P.S.

Quanto alla rilevanza della questione, il Giudice a quo ha

espressamente motivato affermando che, qualora la censura fosse

ritenuta fondata, "dovrebbe accogliersi l'istanza defensionale di

scarcerazione e ordinare l'immediata liberazione dell'arrestato, stante

la mancata convalida dell'arresto (non prevista dalla legge)" laddove,

fosse ritenuta infondata, il Romanin "potrebbe essere trattenuto in

arresto per 30 giorni".

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata è stata

pubblicata sulla Gazzetta Uffciale del 21 marzo 1979, n. 80. In questa

sede si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

tempestivamente depositato le proprie deduzioni.

L'Avvocatura ha sostenuto l'infondatezza della questione

affermando, anzitutto, che l'arresto operato a norma dell'art. 651

cod. proc. pen. sarebbe da riferire direttamente al provvedimento

dichiarativo dell'irreperibilità pronunziata dal Giudice di

sorveglianza, onde a questo risalirebbe la limitazione della libertà

personale del Romanin. Si sarebbe così fuori del campo di applicazione

dell'art. 13, terzo comma, Cost., dovendosi l'arresto considerare "mera

esecuzione" del provvedimento del giudice da parte dell'autorità di

P.S.

Comunque, ove non volesse accedersi a tale interpretazione,

dovrebbe pur sempre concludersi per l'infondatezza della questione,

perché l'art. 651 cod. proc. pen. dovrebbe, in ogni caso, essere

correttamente interpretato con l'integrazione del precetto direttamente

deducibile dall'art. 13, terzo comma, Cost., e risulterebbe così

conforme ai principi ivi fissati.

:

1. - La Corte è chiamata a stabilire se l'art. 651 cod. proc.

pen., nella parte in cui non prevede che l'arresto della persona

sottoposta a libertà vigilata e dichiarata irreperibile venga

convalidata dai magistrato di sorveglianza nelle quarantotto ore

successive, contrasti con l'art. 13, terzo comma, della Costituzione.

L'ordinanza di rimessione, dopo aver affermato la rilevanza della

questione - osservando che "qualora l'art. 651 c.p.p. venisse

ricondotto nell'alveo della previsione dell'art. 13 Cost., dovrebbe

accogliersi l'istanza di scarcerazione e ordinare l'immediata

liberazione dell'arrestato stante la mancata convalida dell'arresto

(non prevista dalla legge) nel termine costituzionale, laddove se la

norma è legittima l'arrestato può essere trattenuto per trenta giorni

(art. 651 u.p. c.p.p.)" - ha anche ritenuto la non manifesta

infondatezza della questione stessa in quanto, pur se si ritiene la

facoltà di arresto stabilita dall'art. 651 cod. proc. pen.

inquadrabile nella previsione del terzo comma dell'art. 13 Cost., la

norma costituzionale sarebbe violata, non essendo prescritta la

convalida dell'arresto da parte del magistrato di sorveglianza né

fissato per provvedervi un termine coincidente con quello indicato dal

precetto costituzionale.

2. - La questione è fondata. L'art. 13 Cost. dispone, a tutela

della inviolabilità della libertà personale, che questa può essere

limitata, nelle ipotesi previste dalla legge, soltanto per atto

motivato dell'autorità giudiziaria. Tuttavia, in casi di particolari

necessità ed urgenza indicati dalla legge tassativamente, l'autorità

di pubblica sicurezza può adottare in via provvisoria provvedimenti

restrittivi, i quali debbono essere comunicati entro quarantotto ore

all'autorità giudiziaria, che deve convalidarli nelle quarantotto ore

successive; in difetto ne cessa l'efficacia.

Con tali disposizioni il legislatore costituente ha dettato norme

specifiche di garanzia, stabilendo le condizioni e le modalità che

possono legittimare la limitazione di quel fondamentale diritto dei

cittadino e conferendo quindi alla libertà personale una propria e

particolare rilevanza costituzionale.

3. - Esaminando alla luce di tali criteri le disposizioni contenute

nell'art. 651, commi secondo e terzo, cod. proc. pen., deve

riconoscersi che esse non rispondono a quelle esigenze di garanzia e di

tutela previste dai precetti costituzionali.

Le anzidette disposizioni, consentendo all'autorità di pubblica

sicurezza di procedere in ogni tempo all'arresto della persona in stato

di libertà vigilata alla quale non sia stata possibile consegnare la

carta precettiva per irreperibilità dichiarata nei modi di legge,

stabiliscono che l'arrestato deve essere messo a disposizione del

magistrato di sorveglianza entro quarantotto ore e che la restrizione

della libertà personale non può durare oltre i trenta giorni; e

quindi non solo non prevedono la convalida dell'arresto, imposta dalla

norma costituzionale al fine di verificare, entro breve termine, la

ricorrenza delle condizioni necessarie a legittimare, in via del tutto

eccezionale, la limitazione della libertà personale, ma ne

autorizzano la protrazione per il prefissato periodo di trenta giorni

senza che essa sia legittimata da un provvedimento del giudice.

4. - Né sembra dubbia l'applicabilità alla fattispecie dell'art.

13, comma terzo, della Costituzione.

La difesa del Presidente del Consiglio dei ministri collega la

legittimità dell'arresto previsto dall'art. 651 cod. proc. pen. al

provvedimento di irreperibilità emesso nei confronti del libero

vigilato dal magistrato di sorveglianza (art. 645 c.p.p.), osservando

che la norma costituzionale richiamata disciplina gli interventi

autonomi dell'autorità di pubblica sicurezza e non quelli suffragati

da precedenti provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

L'assunto va disatteso in quanto la restrizione della libertà

personale può trovare la fonte della sua legittimazione soltanto in un

provvedimento dell'autorità giudiziaria che espressamente la disponga

mentre la dichiarazione di irreperibilità costituisce unicamente il

presupposto che consente all'autorità di pubblica sicurezza di

procedere all'arresto, ai fini dell'adozione di più severe misure a

termini dell'art. 231 codice penale.

La irreperibilità dichiarata costituisce uno dei casi eccezionali

che, in base al comma terzo dell'art. 13 Cost., consentono

all'autorità di pubblica sicurezza di procedere all'arresto in via

provvisoria; ma la limitazione della libertà personale può essere

protratta solo dal successivo provvedimento di convalida, volto a

verificare la sussistenza delle condizioni necessarie in base alla

legge.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 651 cod. proc.

pen. nella parte in cui non prevede che l'arresto del libero vigilato

debba essere convalidato dal Magistrato di sorveglianza entro le

quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato è stato messo

a disposizione dello stesso magistrato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1981.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere