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Ordinanza 175/1981 ECLI:IT:COST:1981:175 Generato dall'IA

Ordinanza 175/1981 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 175/1981
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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popolare in applicazione degli artt. 32, 43 e 54 dello Statuto speciale

Regesto Legislator

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art. 108 Cost, art. 108 della Costituzione; Ordinanza 175/1981 · Corte costituzionale: 32, 43 e 54 dello Statuto speciale

Parole chiave

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referendum legislativo diritto regionale testo sottoposto a votazione regolamentazione della caccia elezione regionale legislazione locale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 108 Cost
giudiziario e su ogni magistratura (art. 108 Cost.); che la Corte
art. 108 della Costituzione
all'art. 108 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. a),

della legge della Regione Sardegna 17 maggio 1957, n. 20 (referendum

popolare in applicazione degli artt. 32, 43 e 54 dello Statuto speciale

per la Sardegna) promosso con ordinanza emessa il 14 settembre 1979

dalla Corte d'appello di Cagliari nel procedimento concernente la

richiesta di referendum abrogativo della legge regionale 28 aprile

1978, n. 32 (sulla protezione della fauna e sull'esercizio della caccia

in Sardegna), iscritta al n. 791 del registro ordinanze 1979 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8 del 1980.

Visti gli atti di costituzione del Comitato promotore del

relerendum e della Federazione italiana della caccia e sezione

regionale sarda;

visto l'atto di intervento del Presidente della Regione Sardegna;

udito nell'udienza pubblica del 7 ottobre 1981 il Giudice relatore

Antonio La Pergola;

uditi gli avvocati Mauro Mellini e Sergio Panunzio per il Comitato

promotore, l'avv. Franco D'Onofrio per la Federazione italiana della

caccia e sezione regionale sarda e l'avv. Giuseppe Guarino per la

Regione Sardegna.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe la sezione civile feriale

della Corte d'appello di Cagliari, costituita in ufficio per il

referendum popolare ai sensi della legge regionale sarda 17 maggio

1957, n. 20, nel procedimento concernente la richiesta di referendum

per l'abrogazione di più articoli della legge regionale 28 aprile

1978, n. 32, ha sollevato in riferimento all'art. 32 dello Statuto

sardo, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. a)

della citata legge n. 20 del 1957: si assume infatti da detto ufficio

per il referendum che la norma censurata abbia introdotto l'istituto

del referendum abrogativo in violazione dell'invocata disposizione

statutaria, la quale consentirebbe soltanto il referendum del tipo

sospensivo o preventivo;

che si sono costituiti: sette promotori, anche nella veste di

firmatari della suddetta richiesta referendaria, la Regione Sardegna,

in persona del suo Presidente, per sentir dichiarare l'infondatezza

della proposta questione, e la Federazione della caccia, e la relativa

sezione sarda, nelle persone dei rispettivi Presidenti, le quali

chiedono invece che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale

della norma oggetto di censura; che la Corte dovrà pronunziarsi

sull'ammissibilità di tali interventi.

Considerato che la sezione della Corte di appello - ufficio per il

referendum popolare solleva il suddetto incidente di Costituzionalità,

in quanto essa è chiamata ex art. 6 della legge n. 20 del 1957, ad

accertare la legittimità delle richieste di abrogazione popolare,

prima di provvedere alla verifica del numero complessivo dei

richiedenti, e agli ulteriori compiti che ad essa spettano nel corso

della procedura prevista dal titolo I della legge ("referendum di cui

all'art. 32 dello Statuto"); che può prospettarsi il dubbio se, nel

configurare una sezione della Corte di appello come ufficio per il

referendum popolare, con le relative attribuzioni in ordine alla

procedura referendaria, la legge regionale interferisca indebitamente

nell'ambito riservato alla legge dello Stato dal precetto

costituzionale, che governa la produzione delle norme sull'ordinamento

giudiziario e su ogni magistratura (art. 108 Cost.); che la Corte

ritiene pertanto di dover sollevare incidentalmente, in riferimento

all'anzidetto parametro, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6 della legge n. 20 del 1957; che tale questione non

manifestamente infondata, è altresì rilevante, giacché essa investe

la norma istitutiva delle attribuzioni, nell'esercizio delle quali la

sezione Corte d'appello-ufficio per il referendum popolare promuove il

presente giudizio.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dispone la trattazione innanzi a sé della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge regionale sarda n.

20 del 1957, nella parte in cui conferisce alla Corte di

appello-Ufficio per il referendum popolare le attribuzioni che

concernono le richieste di referendum abrogativo: in riferimento

all'art. 108 della Costituzione;

2) ordina che la cancelleria provveda agli adempimenti di legge;

3) ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1981.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere