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Ordinanza 171/1981 ECLI:IT:COST:1981:171 Generato dall'IA

Ordinanza 171/1981 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 171/1981
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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normativa di cui al capo IV titolo II r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, e

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Ordinanza 171/1981 · Corte costituzionale: 18 novembre 1923, n. 2440, e

Parole chiave

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contabilità pubblica rendiconto di Stato regolamento finanziario verifica di costituzionalità indipendenza dell'organo di controllo controllo finanziario
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del capo IV del titolo

II r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e del

capo I del titolo VII r.d. 23 maggio 1924, n. 827 (Disciplina della

contabilità di Stato), promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1977

dal tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra la s.p.a.

Alessio Tubi ed il Comune di Giulianova, iscritta al n. 654 del

registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 325 del 28 novembre 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1981 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che il tribunale di Torino, con ordinanza emessa il 7

giugno 1977, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

della disciplina della contabilità di Stato e in particolare della

normativa di cui al capo IV titolo II r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, e

successive modifiche e di quella di cui al capo I titolo VII del

relativo regolamento r.d. 23 maggio 1924, n. 827, specie all'art. 270

in riferimento agli artt. 3, 28, 97, 23 e 53 della Costituzione;

che nel relativo giudizio ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione;

che il Presidente della Corte, con decreto del 17 giugno 1981, ha

convocato la Corte in camera di consiglio ai sensi dell'art. 9, comma

secondo, delle Norme integrative per i giudizi avanti la Corte;

considerato che non ricorre il caso indicato nel secondo comma

degli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle predette

Norme integrative, onde, a norma del comma quarto dello stesso art. 9,

la causa va rinviata alla pubblica udienza.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone che la causa relativa all'ordinanza in epigrafe indicata,

sia trattata in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 1981.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere