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Ordinanza 170/1981 ECLI:IT:COST:1981:170 Generato dall'IA

Ordinanza 170/1981 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 170/1981
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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profili evidenziati dal giudice a quo, rispetto a quelli già esaminati

Regesto Legislator

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Ordinanza 170/1981 · Corte costituzionale: profili evidenziati dal giudice a quo, rispetto a quelli già esaminati

Parole chiave

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spese elettorali lite in materia di contribuzioni pubbliche eccezione di incostituzionalità contenzioso elettorale costituzionalità delle leggi spesa nuova
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 119 del

d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi

recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), promosso con

ordinanza emessa il 30 novembre 1979 dal pretore di Bologna, nel

procedimento civile vertente tra Boschi Graziano ed altri e l'ENEL,

iscritta al n. 70 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 92 del 2 aprile 1980.

Visti l'atto di costituzione dell'ENEL e l'atto di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 maggio 1981 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Bologna, con ordinanza emessa il 30

novembre 1979, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in riferimento agli

artt. 3, primo comma, 36, terzo comma, e 53, primo comma, della

Costituzione;

che nel relativo giudizio ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari infondata la

proposta questione; che è intervenuto altresì il convenuto Ente

nazionale per l'energia elettrica, sostenendo invece l'illegittimità

costituzionale della norma impugnata;

che il Presidente ha convocato la Corte in camera di consiglio; che

l'Ente nazionale per l'energia elettrica ha richiesto, per altro, che

la Corte decida la questione in pubblica udienza, data la novità dei

profili evidenziati dal giudice a quo, rispetto a quelli già esaminati

dalla Corte stessa nelle sentenze n. 35 e n. 40 del 1980.

Considerato che non ricorre il caso di cui agli artt. 26, secondo

comma, della legge n. 87 del 1953 e 9, secondo comma, delle norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte; e che, pertanto, ai sensi

dell'art. 9, quarto comma, delle norme anzidette, la causa va rinviata

alla pubblica udienza.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone che la causa sia trattata in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 luglio 1981.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere