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Ordinanza 166/1981 ECLI:IT:COST:1981:166 Generato dall'IA

Ordinanza 166/1981 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 166/1981
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Chiavenna l'11 novembre 1980, rispettivamente iscritte ai nn. 130, 135,

Regesto Legislator

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Ordinanza 166/1981 · Corte costituzionale: 130, 135,

Parole chiave

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tecniche legislative costituzionalità delle leggi competenza legislativa contratto di lavoro a domicilio iniziativa legislativa legislazione applicabile
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 18

dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a

domicilio), promossi con ordinanze emesse dai Pretori di Pistoia il 26

novembre 1980, di Monza il 17 dicembre 1980 (n. 2 ordinanze), di

Varallo il 18 dicembre 1980, di Pescia il 24 novembre 1980, di

Castiglione del Lago il 10 ottobre 1980 (n. 2 ordinanze), dalla Corte

di cassazione il 1 ottobre ed il 26 novembre 1980 e dal Pretore di

Chiavenna l'11 novembre 1980, rispettivamente iscritte ai nn. 130, 135,

136, 182, 191, 192, 193, 237, 238 e 312 del registro ordinanze 1981 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 144 del 27

maggio 1981.

Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1981 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Pistoia, il Pretore di Monza, il Pretore

di Varallo, il Pretore di Pescia, il Pretore di Castiglione del Lago,

la terza sezione penale della Corte di cassazione, il Pretore di

Chiavenna, con le ordinanze indicate in epigrafe, hanno sollevato - nei

medesimi termini - questione di legittimità costituzionale della legge

18 dicembre 1973, n. 877 ("Nuove norme per la tutela del lavoro a

domicilio"), in riferimento agli artt. 70, 72 e 73 della Costituzione;

e che nei predetti giudizi nessuna delle parti si è costituita

dinanzi alla Corte e non ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Considerato che nei vari procedimenti penali, nel corso dei quali

è stata messa in dubbio la legittimità costituzionale della legge 18

dicembre 1973, n. 877, si tratta anzitutto di applicare l'art. 1, primo

comma, della legge stessa, per stabilire se le controversie in esame

vadano o meno assoggettate all'apposita disciplina del lavoro a

domicilio sicché la proposta questione si appalesa con certezza

rilevante - alla data di emissione delle varie ordinanze di rinvio -

limitatamente a questa sola parte dell'atto legislativo impugnato; che,

d'altro canto, il vizio denunciato sarebbe precisamente imputabile alla

discordanza del testo dell'art. 1, già approvato dalla Camera dei

deputati, rispetto al testo approvato dal Senato e quindi promulgato

dal Presidente della Repubblica;

considerato, però, che nel corso del presente giudizio è entrata

in vigore la legge 16 dicembre 1980, n. 858 (intitolata

"Interpretazione autentica e modificazione dell'art. 1 della legge 18

dicembre 1973, n. 877, recante nuove norme per la tutela del lavoro a

domicilio"): l'art. 1 della quale ha riaffermato - con effetto "dalla

data di entrata in vigore della precedente legge 18 dicembre 1973, n.

877", secondo l'espressa disposizione dell'art. 3 - che "è lavoratore

a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio

domicilio o in locale di cui abbia disponibilità... lavoro retribuito

per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o

accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche

se fornite per il tramite di terzi" (mentre l'art. 2 reinserisce nella

parte finale della definizione del lavoro a domicilio ma con effetto

per il solo avvenire - la disgiuntiva "o" in luogo della congiuntiva

"e") e che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti ai

giudici a quibus, affinché accertino se la sollevata questione sia

tuttora rilevante.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla terza sezione penale della

Corte di cassazione ed ai Pretori di Pistoia, di Monza, di Varallo, di

Pescia, di Castiglione del Lago, di Chiavenna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 luglio 1981.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere