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Ordinanza 165/1981 ECLI:IT:COST:1981:165 Generato dall'IA

Ordinanza 165/1981 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 165/1981
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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n. 91 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Regesto Legislator

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Ordinanza 165/1981 · Corte costituzionale: n. 91 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Parole chiave

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lavoro a domicilio autorizzazione al lavoro domenicale norma di lavoro condizioni di lavoro informazione e consultazione dei lavoratori principio del luogo di lavoro
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 18 dicembre

1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio),

promosso con ordinanza emessa il 18 luglio 1980 dal Pretore di Crema,

nel procedimento penale a carico di Sanpellegrini Angelo, iscritta al

n. 91 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 105 del 15 aprile 1981.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1981 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Crema, con ordinanza emessa il 18 luglio

1980, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge

18 dicembre 1973, n. 877 ("Nuove norme per la tutela del lavoro a

domicilio"), in riferimento agli artt. 70, 72 e 73 della Costituzione;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, chiedendo che la Corte dichiari infondata la proposta

questione.

Considerato che nel giudizio a quo si tratta anzitutto di applicare

l'art. 1, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, per

stabilire se la controversia in esame vada o meno assoggettata

all'apposita disciplina del lavoro a domicilio: sicché la proposta

questione si appalesa con certezza rilevante - alla data di emissione

dell'ordinanza di rinvio - limitatamente a questa sola parte dell'atto

legislativo impugnato; che, d'altro canto, il vizio denunciato sarebbe

precisamente imputabile alla discordanza del testo dell'art. 1, già

approvato dalla Camera dei deputati, rispetto al testo approvato dal

Senato e quindi promulgato dal Presidente della Repubblica; che,

secondo l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri,

tale discordanza andrebbe attribuita ad un errore materiale,

verilicatosi nella trascrizione dell'art. 1, dopo l'approvazione da

parte della Camera dei deputati e prima della corrispondente

approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento;

considerato, però, che nel corso del presente giudizio è entrata

in vigore la legge 16 dicembre 1980, n. 858 (intitolata

"Interpretazione autentica e modificazione dell'art. 1 della legge 18

dicembre 1973, n. 877, recante nuove norme per la tutela del lavoro a

domicilio"): l'art. 1 della quale ha riaffermato - con effetto "dalla

data di entrata in vigore della precedente legge 18 dicembre 1973, n.

877", secondo l'espressa disposizione dell'art. 3 - che "è lavoratore

a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio

domicilio o in locale di cui abbia disponibilità... lavoro retribuito

per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o

accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se

fornite per il tramite di terzi" (mentre l'art. 2 reinserisce nella

parte finale della definizione del lavoro a domicilio - ma con effetto

per il solo avvenire - la disgiuntiva "o" in luogo della congiuntiva

"e"); e che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti al

giudice a quo, affinché accerti se la sollevata questione sia tuttora

rilevante.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Crema.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 luglio 1981.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

GIUSEPPE FERRARI

GIOVANNI VITALE - Cancelliere