Ordinanza 164/1981 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IA(revisione della disciplina del contenzioso tributario), in riferimento
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza 164/1981 · Corte costituzionale: (revisione della disciplina del contenzioso tributario), in riferimento
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso
tributario), in riferimento all'art. 10 della legge 9 ottobre 1971, n.
825, promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1976 dalla Commissione
tributaria di 1 grado di Massa Carrara, sul ricorso proposto da Bigi
Alfonso, iscritta al n. 785 del registro ordinanze 1980 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20 del 21 gennaio 1981.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di Consiglio del 4 giugno 1981 il Giudice
relatore Livio Paladin;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Massa
Carrara, con ordinanza emessa il 7 ottobre 1976 (ma pervenuta alla
Corte il 24 ottobre 1980), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
(revisione della disciplina del contenzioso tributario), in riferimento
agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, chiedendo che la Corte dichiari la manifesta infondatezza
della questione predetta.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 44 del d.P.R. n. 636 del 1972, in riferimento agli artt. 3,
24 e 76 Cost., è stata già decisa da questa Corte, con la sentenza 20
aprile 1977, n. 63, e con le ordinanze 6 dicembre 1977, n. 144, 11
giugno 1980, n. 85, e 27 novembre 1980, n. 162: la prima delle quali ne
ha dichiarato la non fondatezza, mentre le seconde l'hanno ritenuta
manifestamente infondata;
che nell'ordinanza in esame non sono addotti motivi che possano
indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636,
sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Massa Carrara
- in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione - con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 luglio 1981.
F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere