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Ordinanza 164/1981 ECLI:IT:COST:1981:164 Generato dall'IA

Ordinanza 164/1981 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 164/1981
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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(revisione della disciplina del contenzioso tributario), in riferimento

Regesto Legislator

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Ordinanza 164/1981 · Corte costituzionale: (revisione della disciplina del contenzioso tributario), in riferimento

Parole chiave

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ritardi procedurali tempestività tributaria termini di ricorso garanzia di un equo processo estensione della procedura contenzioso tributario
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso

tributario), in riferimento all'art. 10 della legge 9 ottobre 1971, n.

825, promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1976 dalla Commissione

tributaria di 1 grado di Massa Carrara, sul ricorso proposto da Bigi

Alfonso, iscritta al n. 785 del registro ordinanze 1980 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20 del 21 gennaio 1981.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di Consiglio del 4 giugno 1981 il Giudice

relatore Livio Paladin;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Massa

Carrara, con ordinanza emessa il 7 ottobre 1976 (ma pervenuta alla

Corte il 24 ottobre 1980), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636

(revisione della disciplina del contenzioso tributario), in riferimento

agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, chiedendo che la Corte dichiari la manifesta infondatezza

della questione predetta.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 44 del d.P.R. n. 636 del 1972, in riferimento agli artt. 3,

24 e 76 Cost., è stata già decisa da questa Corte, con la sentenza 20

aprile 1977, n. 63, e con le ordinanze 6 dicembre 1977, n. 144, 11

giugno 1980, n. 85, e 27 novembre 1980, n. 162: la prima delle quali ne

ha dichiarato la non fondatezza, mentre le seconde l'hanno ritenuta

manifestamente infondata;

che nell'ordinanza in esame non sono addotti motivi che possano

indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636,

sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Massa Carrara

- in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione - con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 luglio 1981.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere